La pergotenda in alluminio ancorata al suolo resta edilizia libera (C.G.A.R.S. n. 232 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il manufatto qualificabile come pergotenda è caratterizzato dal fatto che l’opera principale è costituita non dalla struttura, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di supporto assume il ruolo di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Ne consegue che la struttura in alluminio anodizzato scatolare, tassellata alla pavimentazione mediante piastra bullonata e alla facciata, con tenda retrattile, non integra né nuova costruzione né ristrutturazione edilizia e non richiede il permesso di costruire, rientrando nell’edilizia libera. Anche ove si escluda la temporaneità dell’utilizzo, l’opera conserva carattere pertinenziale e accessorio rispetto all’immobile, limitandosi a valorizzare la fruizione dello spazio esterno senza creare un ambiente assimilabile a quello interno.

Il Fatto

Il Comune di Palermo ha ingiunto alla società proprietaria di un esercizio di ristorazione la demolizione di un manufatto esterno di circa quaranta metri quadri, realizzato con struttura mista, copertura retrattile e chiusure laterali in PVC. L’amministrazione ha qualificato l’opera come ampliamento del locale preesistente, priva del requisito della precarietà e quindi soggetta a concessione edilizia, non rilasciabile per difetto di indice di edificabilità dell’area.

La società ha impugnato l’ingiunzione davanti al TAR Sicilia, che ha rigettato il ricorso ritenendo il manufatto una sala di ristorazione stabile, ancorata all’edificio e al suolo e corredata di impianti. La società ha proposto appello, sostenendo la natura di pergotenda dell’opera e la sua riconducibilità agli interventi eseguibili senza titolo abilitativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il nodo della localizzazione, decisivo per escludere la lamentata modifica di destinazione d’uso degli spazi pubblici. Dall’ordinanza impugnata e dalla relazione tecnica di parte risulta che il manufatto insiste su uno spazio di proprietà esclusiva, arretrato rispetto al marciapiede e diversamente pavimentato. Nessuna occupazione del suolo pubblico è quindi configurabile.

Passando alla qualificazione dell’opera, il CGA richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la pergotenda si connota per la prevalenza della tenda rispetto alla struttura di sostegno, la quale deve consistere in elementi leggeri e facilmente disancorabili. Nel caso concreto, gli elementi verticali sono in alluminio anodizzato scatolare, tassellati alla pavimentazione con piastra bullonata e non con basamento in calcestruzzo, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.

La struttura così conformata costituisce puro elemento accessorio al sostegno della tenda. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. VI n. 306 del 2017 e Cons. Stato Sez. VI n. 1619 del 2016, che escludono la riconducibilità dell’installazione a nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, nonché Cons. Stato Sez. II n. 3488 del 2022 sui profili strutturali della copertura.

Il CGA aggiunge un argomento autonomo: l’opera rientra tra quelle disciplinate dall’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003, che sottrae a concessione e autorizzazione la copertura di spazi interni con strutture precarie entro i cinquanta metri quadri. Il manufatto misura circa trentanove metri quadri ed è smontabile, essendo ancorato al suolo senza opere cementizie non rimovibili, secondo i pareri delle Sezioni riunite dello stesso CGA.

Infine, il Collegio supera la tesi del TAR sulla rilevanza dell’uso stabile: anche escludendo la temporaneità, l’opera mantiene carattere pertinenziale e accessorio, valorizzando la fruizione dello spazio esterno senza creare un volume assimilabile all’ambiente interno per assenza di coibentazione. L’appello è quindi accolto e l’atto impugnato annullato, con condanna del Comune alle spese dei due gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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