Autotutela tardiva sull’infrastruttura di telecomunicazioni e silenzio-assenso paesaggistico (TAR Sicilia n. 3411 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per le telecomunicazioni disciplinate dal d.lgs. n. 259/2003 costituiscono opere di urbanizzazione primaria e non sono assimilabili alle ordinarie costruzioni edilizie, poiché si sviluppano in altezza con elementi metallici, non presentano volumetria e non determinano un ingombro visivo comparabile a quello degli edifici in muratura. Il generico richiamo alle prescrizioni delle norme di attuazione del PRG che impongono una fascia di rispetto attorno ai beni isolati non è pertanto idoneo a fondare il diniego o la sospensione dell’impianto. Una volta consolidatosi il silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 sul titolo paesaggistico, l’amministrazione non può intervenire in autotutela oltre il termine perentorio di dodici mesi fissato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né può invocare la revoca ex art. 21-quinquies.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza autorizzatoria, ex artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per realizzare una nuova infrastruttura di telecomunicazioni su un terreno del Comune di Ispica. Con nota del 9 giugno 2023 il Comune esprimeva parere favorevole; con atto del 25 settembre 2023 la Soprintendenza competente negava il parere di propria competenza.
Il diniego soprintendentizio veniva annullato dal TAR Sicilia con sentenza n. 2977 del 5 settembre 2024, che accertava anche la tardività del parere e la conseguente formazione del silenzio-assenso. Il Comune, sulla base di una nota sollecitatoria della Soprintendenza del 18 ottobre 2024, ordinava la sospensione dei lavori con ordinanza n. 1 del 21 ottobre 2024, poi confermata con ordinanza n. 1 del 5 febbraio 2025 e resa definitiva con ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025. La società impugnava tali atti con due ricorsi, riuniti dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi e dichiara improcedibile il primo, poiché le ordinanze interinali sono state assorbite dall’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025, che ha reso definitivo il divieto. Accoglie altresì l’eccezione di difetto di legittimazione passiva degli Assessorati regionali, estromessi dal giudizio: la nota soprintendentizia del 18 ottobre 2024 ha mera valenza sollecitatoria e non regola l’assetto degli interessi, sicché unico legittimato passivo è il Comune.
Nel merito, il TAR rileva che il titolo autorizzatorio si era ormai consolidato, sia per l’assenso comunale espresso, sia per l’annullamento del parere soprintendentizio e per la formazione del silenzio-assenso sul titolo paesaggistico. L’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025 si atteggia quindi quale annullamento in autotutela, che non contrasta direttamente con il giudicato, poiché quel giudizio riguardava un atto diverso e di diversa autorità.
Il primo motivo è parzialmente infondato quanto ai profili paesaggistici, estranei alla valutazione urbanistico-edilizia. Tuttavia la determinazione comunale fondata sull’art. 13, comma 3, delle NTA non è pertinente: le infrastrutture di telecomunicazione sono opere di urbanizzazione primaria e, secondo il consolidato orientamento pretorio (C.g.a. n. 289/2023; TAR Sicilia, sez. II, n. 469/2019), non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie per caratteristiche strutturali e impatto visivo.
È fondato anche il secondo motivo. Il silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 si era consolidato dal 15 luglio 2023, sicché il provvedimento del 13 marzo 2025 è stato adottato oltre il termine perentorio di dodici mesi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la cui natura è confermata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 88/2025). Non è invocabile la revoca ex art. 21-quinquies, stante il disposto dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 sull’irrevocabilità del titolo edilizio. L’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025 è pertanto annullata, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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