TELT non può individuare da sé i responsabili dell’abbandono dei rifiuti (TAR Piemonte n. 1168 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018, come modificata dalla delibera CIPESS n. 3 del 2022, autorizza il promotore pubblico a eseguire in danno dei responsabili le attività di rimozione dei rifiuti, caratterizzazione ed eventuale bonifica, ma non gli attribuisce il potere di individuare autoritativamente i responsabili dell’abbandono. Tale accertamento è riservato al Sindaco, che vi provvede con ordinanza ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, in contraddittorio con gli interessati. Il potere esercitato dal promotore nell’individuazione del responsabile è pertanto sprovvisto di copertura normativa e il provvedimento che lo esprime è illegittimo per incompetenza. Né la legge n. 443/2001, né l’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001 valgono a fondare un simile potere, limitandosi il secondo a delegare i poteri espropriativi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva insediato dal 1998 un’attività di raccolta e recupero di rifiuti su un’area nel Comune di Salbertrand, in forza di contratti di affitto e subaffitto e delle autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006. Venuto meno il titolo di disponibilità dell’area, la Città Metropolitana dichiarava improcedibile l’istanza di rinnovo e prescriveva la rimozione dei rifiuti; una sentenza del Tribunale di Torino condannava il ricorrente a rilasciare le aree, quindi il Comune rientrava nella loro disponibilità.

Il sito veniva poi individuato come area di cantiere per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione e occupato in via d’urgenza dalla società promotrice. Questa, premessa la comunicazione di avvio del procedimento e l’archiviazione delle posizioni degli altri proprietari e concessionari, disponeva con provvedimento del 18 novembre 2022 l’esecuzione sostitutiva dell’intervento di rimozione e smaltimento in danno del ricorrente, indicato come unico responsabile. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo l’incompetenza della società a individuare il responsabile dell’abbandono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Quella fondata sulla mancata impugnazione degli atti presupposti non regge, perché le delibere CIPE e CIPESS attribuiscono alla società solo il potere di eseguire in danno dei responsabili le attività di rimozione e bonifica, mentre il ricorrente contesta proprio il diverso potere di individuare autoritativamente il responsabile. Per le stesse ragioni cade l’eccezione di mancata notifica al CIPESS, non essendo in discussione la legittimità dell’attribuzione del potere di rimozione. Infine, anche a voler considerare plurimotivato il provvedimento, l’impugnazione investe in primo luogo l’assorbente vizio di incompetenza.

Nel merito il ricorso è fondato. La prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018, come modificata dalla delibera CIPESS n. 3 del 2022, si limita ad autorizzare la società ad eseguire in danno dei responsabili la rimozione, la caratterizzazione e l’eventuale bonifica, con successiva rivalsa. Il testo non le conferisce il potere di dichiarare alcuno responsabile: essa può scegliere contro chi agire, ma la responsabilità deve essere accertata in sede giudiziaria.

La competenza ad adottare provvedimenti in materia di rifiuti abbandonati spetta infatti al Sindaco per effetto dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che gli impone di disporre con ordinanza le operazioni necessarie, il termine e, decorso questo, l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati. Il Collegio dà atto che la società ha più volte sollecitato il Sindaco ad avviare il procedimento, senza esito per l’inerzia del Comune.

Nessun diverso fondamento può essere ricavato dagli ulteriori parametri richiamati: la legge n. 443/2001, che assegna al CIPE poteri di approvazione e vigilanza; la disciplina dell’approvazione del progetto definitivo che sostituisce le autorizzazioni; l’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001, che delega i soli poteri espropriativi. Il potere concretamente esercitato resta privo di copertura normativa. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese e rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *