Nullità della procura per errato codice fiscale e onere probatorio del correntista in ripetizione d’indebito (Cass. civ. Sez. 1 n. 9564 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errata indicazione del codice fiscale nella procura speciale alle liti non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull’identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell’atto difensivo e nella stessa procura. In materia di contratto di conto corrente, qualora il correntista agisca in ripetizione d’indebito nei confronti della banca, grava su di lui l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento e di fornire la prova dei movimenti del conto. L’eventuale incompletezza degli estratti conto non preclude al giudice di merito la ricostruzione del saldo attraverso altri mezzi di prova, ma la valutazione dell’attitudine di tali elementi a superare le lacune probatorie è rimessa al suo prudente apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione. La consulenza tecnica non può supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova della parte, né essere diretta a un’indagine esplorativa.
Il Fatto
La società, correntista, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente stipulato con la banca, aveva accertato un saldo a suo debito. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava la decisione nella parte relativa all’accertamento del debito, ritenendo che, stante la notevole incompletezza degli estratti conto prodotti, il Tribunale avesse ricalcolato il saldo mentre avrebbe dovuto dare atto dell’impossibilità materiale della sua determinazione giudiziale.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la mancata considerazione delle relazioni del consulente tecnico d’ufficio e di parte e l’omessa ammissione del supplemento o della rinnovazione della consulenza. La banca resisteva con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la nullità del ricorso per nullità della procura speciale, a causa dell’errata indicazione del codice fiscale del legale rappresentante della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di nullità della procura. Ha richiamato il principio per cui la scorretta indicazione del codice fiscale non determina la nullità della procura, non ravvisandosi alcuna insuperabile incertezza sull’identità del conferente, identificabile tramite i dati anagrafici riportati nell’atto difensivo e nella procura stessa, nonché attraverso il registro delle imprese. Ha inoltre evidenziato che se nemmeno l’omessa indicazione del codice fiscale o della partita IVA determina la nullità, a maggior ragione non può determinarne l’indicazione erronea.
Nel merito, la Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano inammissibili per carenza di specificità, constando del generico richiamo ad atti e documenti senza riassumerne il contenuto né trascriverne i passaggi essenziali, e senza fornire indicazioni sulla loro localizzazione nei fascicoli di causa. Essi erano altresì inammissibili perché miravano a una non consentita revisione del giudizio di fatto della Corte di merito, la quale aveva rilevato la carenza della documentazione acquisita.
La Suprema Corte ha ribadito che chi agisce in ripetizione d’indebito per aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa per la parte non dovuta, spettando al correntista attore fornire la prova dei movimenti del conto. Ha precisato che, sebbene la rideterminazione del saldo debba avvenire tramite la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto, tale prova non è legale ed esclusiva, potendosi fare ricorso ad altri elementi probatori. Tuttavia, l’accertamento dell’idoneità di tali elementi a superare le lacune è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. La Corte ha infine escluso che possa essere censurato il mancato esperimento di supplemento o rinnovazione della consulenza tecnica, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.