Errata informazione contributiva INPS e responsabilità contrattuale fuori dalla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 207 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui l’assicurato deduce la responsabilità dell’INPS per le errate informazioni contenute nell’estratto contributivo attiene a una responsabilità contrattuale e, in quanto volta al risarcimento del danno, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti, che si estende soltanto al riconoscimento e alla determinazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del settore pubblico. Nel merito, la rideterminazione del trattamento va operata raffrontando i diversi regimi applicabili e verificando quale risulti più favorevole. Ove il trattamento liquidato in applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 4/2019 (cd. quota 100) risulti il più conveniente, e sia stato correttamente riliquidato per variazione dei dati di calcolo, la domanda di rideterminazione va respinta, non residuando differenze pensionistiche né accessori.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di una società di servizi postali, poco prima della cessazione del rapporto aveva sottoscritto con il datore di lavoro un accordo incentivivo per il versamento dei contributi. Sulla base dell’estratto contributivo, che indicava contribuzioni a partire dal 1° aprile 1975, presentava domanda di pensionamento secondo la normativa della cd. quota 100. L’INPS liquidava la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 2019.

Successivamente, un nuovo estratto contributivo del 17 luglio 2019 evidenziava un periodo contributivo risalente al 18 giugno 1973, pari a dieci mesi e diciassette giorni. Il ricorrente ha quindi sostenuto di aver presentato la domanda in errore, poiché, conoscendo l’intera contribuzione, avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata secondo la riforma Fornero con decorrenza anticipata. Ha pertanto chiesto la ricostruzione integrale della pensione e la condanna dell’ente agli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, deducendo la responsabilità dell’INPS per le errate informazioni e la violazione del principio di buona fede.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha dichiarato la parziale inammissibilità delle deduzioni relative alla responsabilità dell’INPS per le errate informazioni contenute nell’estratto contributivo. La questione involge una responsabilità di natura contrattuale, produttiva di un eventuale risarcimento, e dunque esula dalla giurisdizione contabile, limitata ai trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici. A sostegno richiama il principio della Cassazione civile sez. lav. n. 23050, secondo cui il danno derivante da erronee indicazioni sul numero dei contributi è riconducibile a responsabilità contrattuale, fondata sull’inadempimento dell’obbligo di non frustrare la fiducia degli assicurati.

Nel merito, la Corte ha respinto le domande di rideterminazione, recependo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ritenute fondate su precisi elementi di fatto, coerenti e adeguatamente motivate. Il c.t.u. aveva individuato i parametri normativi applicabili, ricostruendo il sistema di calcolo: il sistema retributivo per l’anzianità fino al 31 dicembre 2011, con la distinzione tra quota A e quota B secondo l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e il sistema contributivo per l’anzianità successiva.

I conteggi hanno quantificato tre ipotesi: il trattamento ex art. 24 della legge n. 201/2011, pari a euro 22.765,68; il trattamento ex art. 14 del d.l. n. 4/2019, pari a euro 23.199,52; il trattamento secondo il sistema applicabile alla data di effettiva maturazione del requisito contributivo, pari a euro 22.866,55.

Il giudice ha quindi rilevato che il trattamento più favorevole è proprio quello calcolato in applicazione della quota 100, come correttamente riliquidato dall’INPS per variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria, a seguito di domanda di ricostituzione per contributi volontari. Da tale ricalcolo è derivato un credito di euro 310,40 lordi, già corrisposto al netto delle ritenute. Non residuando differenze pensionistiche, nessun importo è dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione. Le parti non hanno articolato specifiche censure avverso il percorso del c.t.u.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni e della sovrapposizione normativa, e con condanna del ricorrente alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in euro 1.198 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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