Transazione in corso di causa e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 206 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. È necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. L’atto di transazione sottoscritto dalle parti nel corso delle operazioni peritali, con reciproca rinuncia alle domande e agli atti del giudizio, integra tale presupposto. La complessità delle questioni, l’alea del giudizio e la ragionevole definizione transattiva giustificano la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione paritaria delle spese di consulenza tecnica.
Il Fatto
La ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, chiedendo di dichiarare il proprio diritto al corretto computo, a decorrere dal luglio 2008, della componente perequativa sul trattamento pensionistico diretto, comprensiva dell’indennità di contingenza, e di condannare il Fondo Pensioni Sicilia al pagamento delle relative somme, previa compensazione.
Il Fondo ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto. Il Giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio; nel corso delle operazioni peritali le parti sono pervenute alla sottoscrizione di un atto di transazione, depositato in Segreteria il 24 maggio 2024. All’udienza le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice sulle spese di giudizio e di consulenza.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si concentra sui presupposti della cessazione della materia del contendere a fronte di un accordo transattivo intervenuto in corso di causa. La Corte richiama il principio espresso dalla Cass. civ. n. 6909 del 20.03.2009: la pronuncia postula fatti sopravvenuti che eliminino totalmente il contrasto tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire e la conseguente necessità di una decisione sull’oggetto della controversia.
Con riguardo alla posizione di chi ha agito, la situazione sopravvenuta deve soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel caso concreto l’atto di transazione contiene la dichiarazione del Fondo di non agire per il recupero di quanto allo stato potrebbe rappresentare un indebito rispetto al trattamento pensionistico riconosciuto, che viene mantenuto nella misura in atto percepita. La ricorrente, dal canto suo, dichiara di rinunciare alle domande e agli atti del giudizio.
Le parti hanno inoltre dichiarato di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra, ad alcun titolo, in merito alla controversia, e di rimettere alla volontà della Corte quanto alle spese di giudizio, comprese quelle della CTU. Su tali basi la Corte ravvisa i presupposti della cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto.
Quanto alle spese, la Corte valorizza la particolare complessità delle questioni giuridiche sottese, l’alea del giudizio e la ragionevole definizione transattiva. Tali elementi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione paritaria delle spese della consulenza tecnica, liquidate in separato decreto in complessivi Euro 1.800 oltre IVA, CP e accessori di legge, poste in via definitiva e in solido a carico del Fondo e della ricorrente.
Nota della Redazione
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