Ripresa attività per assegno integrazione salariale riguarda impresa non lavoratori (TAR Sicilia n. 1977 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale, il requisito della temporaneità dell’evento e della fondata previsione di ripresa dell’attività va riferito all’impresa richiedente e non ai singoli lavoratori. La circostanza che i dipendenti trovino collocazione presso l’appaltatore subentrante per effetto della clausola sociale non soddisfa il presupposto della ripresa, perché altrimenti un’impresa potrebbe cessare l’attività e ottenere la prestazione per lavoratori già destinati a nuova occupazione. Il mero cambio di appaltatore con riassorbimento del personale non integra trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., salvo che si accompagni al passaggio di un complesso di beni di non trascurabile entità. La clausola sociale, peraltro, va interpretata in modo da non comprimere la libertà di organizzazione dell’impresa subentrante.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore della ristorazione collettiva e gestiva il servizio di mensa per i dipendenti di un gruppo aziendale presso unità produttive in Sicilia e Calabria. Con la pandemia da Covid-19 l’attività in presenza veniva sospesa e i lavoratori impiegati in modalità a distanza. La società presentava domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale con causale ordinaria, a tutela dei dipendenti delle mense e della propria integrità aziendale.
L’INPS respingeva l’istanza con provvedimento del 25 luglio 2022, per due ragioni: integrabilità della causale e compatibilità dei lavoratori. La società impugnava il diniego e il silenzio/rigetto formatosi sul ricorso amministrativo, deducendo la sussistenza del requisito di transitorietà grazie alla clausola di salvaguardia occupazionale e il subentro del nuovo appaltatore nella gestione del servizio. Il ricorso giungeva alla decisione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Il nodo argomentativo dell’intera prospettazione della ricorrente è che la ripresa dell’attività sarebbe stata garantita dalla società subentrante in forza della clausola sociale. Il Tribunale ritiene però che la ripresa dell’attività debba riferirsi all’impresa, e non ai lavoratori. Diversamente, osserva il Collegio, un’impresa potrebbe chiudere e chiedere la cassa integrazione per dipendenti che hanno già trovato un nuovo lavoro da intraprendere a breve.
Il Tribunale esclude altresì che nella fattispecie possa ravvisarsi un trasferimento d’azienda con applicazione delle garanzie dell’art. 2112 cod. civ.. Non risulta dimostrato il passaggio del complesso organizzato dei beni dell’impresa nella sua identità obiettiva, ma soltanto l’impiego di lavoratori in forza della clausola sociale. L’acquisizione del personale da parte dell’appaltatore subentrante non costituisce, di per sé e in assenza di specifica prova, trasferimento di azienda.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa richiamata ricorda che la clausola sociale impone un bilanciamento tra valori antagonisti e non può essere assoluta, così da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa. L’obbligo di riassorbimento dei lavoratori dell’appaltatore uscente va armonizzato con l’organizzazione dell’aggiudicatario (Cons. Stato sez. V n. 6784 dell’11 ottobre 2021; Cons. Stato sez. III n. 297 del 23 aprile 2021; Cons. Stato sez. III n. 1576 del 23 febbraio 2021; Cons. Stato sez. V n. 6761 del 2 novembre 2020).
Il cambio appalto, cioè la mera assunzione dei lavoratori in esecuzione della clausola sociale, non costituisce trasferimento d’azienda, salvo che non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un ramo autonomo, con passaggio di beni di entità tale da consentire lo svolgimento di una specifica impresa (Cons. Stato sez. V n. 6784 del 2021, che richiama Cass. Lav. n. 24972 del 6 dicembre 2016).
Alla luce di tali argomenti il ricorso è infondato e viene rigettato. Il Collegio, stante la peculiarità della controversia e degli interessi pubblici e privati coinvolti, dispone la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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