La motivazione apparente della CTR rende nulla la sentenza sul trust fittizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10437 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza del giudice tributario d’appello che, riproducendo integralmente la pronuncia di primo grado e aderendovi, non esprima alcuna valutazione propria sugli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno della fittizietà di un trust. L’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022 determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. L’opposizione al provvedimento di diniego della definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 deve essere proposta tempestivamente, pena il consolidamento degli effetti del diniego e la prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la mancata dichiarazione di redditi posseduti all’estero per l’anno 2011, notificando un atto di contestazione di sanzioni e un avviso di accertamento per maggiori tributi Irpef e Iva. L’Amministrazione riteneva fittizio il trust di diritto inglese, costituito nel 2011 mediante il conferimento dell’intero capitale di una società riconducibile al contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, annullando l’atto di contestazione e riducendo la pretesa. La Commissione Tributaria Regionale, rigettato l’appello principale dell’Ufficio, accoglieva parzialmente l’appello incidentale del contribuente. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente, nel frattempo, aderiva a procedure di definizione agevolata per entrambi gli atti impositivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato gli effetti delle procedure di definizione agevolata attivate dal contribuente. Con riferimento all’atto di contestazione, l’adesione alla definizione di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, non seguita da diniego dell’Ente impositore, ha determinato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Per l’avviso di accertamento, invece, il diniego opposto dall’Agenzia, non impugnato dal contribuente, si è consolidato, rendendo necessaria la prosecuzione del giudizio di legittimità.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza impugnata è risultata affetta da motivazione apparente: il giudice d’appello ha riportato integralmente la pronuncia di primo grado senza sviluppare una valutazione autonoma sugli elementi indiziari allegati dall’Ufficio.
La Suprema Corte ha rilevato come la CTR non abbia esaminato né gli elementi presuntivi offerti dall’Agenzia (conservazione della disponibilità dei beni, incarico di protector, accollo personale di mutui) né le prove contrarie del contribuente, rendendo impossibile comprendere l’iter logico-giuridico della decisione. Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2697, 2627 e 2629 cod. civ. e dell’art. 5 del D.L. n. 167 del 1990, è rimasto assorbito.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione parziale del giudizio e, per la residua parte, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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