Alternatività IVA-imposta di registro nei decreti ingiuntivi su crediti cartolarizzati (Cass. civ. n. 6747/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 d.P.R. n. 131/1986) si applica anche ai decreti ingiuntivi ottenuti dal cessionario di un credito per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di operazioni soggette a IVA, ancorché esenti. La cessione del credito non altera la natura della prestazione originaria, che resta fiscalmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalla imposta proporzionale di registro ex nota II all’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
Una società, mandataria di una società veicolo (SPV) nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999, impugnava due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, notificati su decreti ingiuntivi ottenuti per il recupero di crediti derivanti da contratti di finanziamento. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettavano il ricorso, ritenendo che la cessione dei crediti creasse un rapporto autonomo tra cessionario e debitore ceduto, non soggetto ad IVA, con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo che dispone il pagamento di corrispettivi per prestazioni di servizi. La Corte ha richiamato l’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e la nota II all’art. 8 della Tariffa, secondo cui gli atti di cui alla lett. b) non sono soggetti a imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
Ha chiarito che la cessione del credito, anche nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, non muta la natura della prestazione originaria (contratto di finanziamento), che resta soggetta a IVA (sebbene esente), né crea un rapporto autonomo tra cessionario e debitore ceduto. La società veicolo, che ha formalizzato la cartolarizzazione, e la mandataria che agisce per la riscossione, operano in continuità con la prestazione originaria. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, che consegue a tali crediti, va registrato a tassa fissa e non con aliquota proporzionale, in virtù del principio di alternatività, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3316/2004).
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