Correzione dell’errore materiale e insostenibilità dell’offerta nelle gare di servizi (Cons. Stato n. 8436 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determina di aggiudicazione non ha portata vincolante per l’amministrazione e non è idonea a integrare un autovincolo: essa può essere corretta con determinazione dirigenziale che rimedi a un errore materiale, senza che ciò comporti modifica della lex specialis. Il contrasto tra clausole della legge di gara si risolve con criterio gerarchico solo se interno ai singoli atti e insanabile; non è tale quello ricostruibile mediante lettura coordinata del progetto di servizi. In tema di anomalia dell’offerta, il giudizio della stazione appaltante è sindacabile solo per manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza, e l’onere di allegare e provare le cause specifiche di insostenibilità grava sul concorrente che impugna. Il margine positivo, ove non pari a zero, non consente di individuare una soglia di utile sotto la quale l’offerta debba ritenersi anomala. Il giudice che dichiari l’improcedibilità del ricorso incidentale non può esaminarne il merito, nemmeno ai fini delle spese.
Il Fatto
Il Comune di Minturno indice una gara per la gestione della sosta a pagamento e dei servizi connessi. Si classificano prima la società gestore uscente, seconda un raggruppamento e terza la società ricorrente. Dopo la verifica di congruità, l’appalto è aggiudicato provvisoriamente alla prima classificata con determinazione del 12 luglio 2023; segue l’aggiudicazione definitiva del 27 settembre 2023, poi rettificata il 29 settembre 2023 con modifica dell’importo complessivo da euro 3.355.800,00 a euro 4.438.466,67 e di quello annuo.
La terza classificata impugna davanti al TAR Lazio, sede di Latina, gli atti di gara e la determina di rettifica, deducendo l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria e l’illegittima modificazione della lex specialis. Il Tribunale accoglie un motivo nei confronti della seconda classificata, respinge le censure verso l’aggiudicataria e dichiara improcedibile il ricorso incidentale, esaminandone però il merito ai fini delle spese. Propone appello la società terza classificata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la determina di rettifica. Il Collegio chiarisce che l’importo della voce relativa alla gestione parcheggi era stato calcolato nel progetto di servizi scorporando l’aggio minimo del 40%; sommando tale aggio si ottiene il controvalore di gara. Poiché l’aggiudicataria ha offerto un aggio del 42%, l’importo corretto risulta esattamente quello indicato nella determina del 29 settembre 2023. L’errore materiale è dunque riconoscibile dagli atti di gara e la correzione non incide sulla lex specialis.
Quanto all’autovincolo, la Corte esclude che possa discendere dalla determina di aggiudicazione, che non ha portata vincolante per l’amministrazione. Il criterio gerarchico invocato dall’appellante opera solo per contrasti interni e insanabili tra atti della legge di gara; nella specie il coordinamento tra il punto 8 e il punto 13 del progetto di servizi consente una lettura compatibile con il disciplinare.
Sul piano dell’anomalia dell’offerta, la Corte conferma il rigetto delle censure. Il riferimento alla determina originaria inficia il ragionamento dell’appellante, poiché l’importo effettivo è quello risultante dalla rettifica. Quanto ai maggiori incassi della miglioria, la relativa quantificazione emerge solo dai giustificativi, ma è priva di incidenza sul giudizio di congruità, trattandosi di prestazione migliorativa estranea all’importo di aggiudicazione. Il margine operativo di euro 29.203,38 in sette anni, pari a euro 4.171,91 annui, non integra di per sé l’insostenibilità, in applicazione dell’orientamento secondo cui fuori dai casi di margine pari a zero non è configurabile una quota minima di utile.
Le censure sui costi del personale sono tardive, essendo desumibili dall’offerta tecnica ed economica depositate in chiaro il 28 settembre 2023. Le contestazioni sulle voci di costo generiche restano prive di riscontro probatorio, dovendosi applicare il riparto degli oneri di allegazione e prova in materia di anomalia.
Infine, il Collegio condivide la censura sulla improcedibilità del ricorso incidentale. Il giudice di primo grado, spogliatosi della potestas iudicandi, non avrebbe potuto esaminarne il merito nemmeno ai fini delle spese: la soccombenza segue il rigetto del ricorso principale e la improcedibilità non comporta soccombenza del ricorrente incidentale. Il motivo è però inammissibile per carenza di interesse, non essendo la statuizione di merito idonea al giudicato. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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