Errore materiale nell’offerta economica: non emendabile se non rilevabile ictu oculi (TAR Basilicata n. 8 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore nella formulazione dell’offerta economica è materiale ed emendabile solo quando sussistono elementi univoci che lo riconducano a un vizio di trascrizione o di compilazione, inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale attraverso un’analisi che concerna il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali. Qualora l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estenda a una considerazione sistematica dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo, non coerente con i canoni dell’immediata evidenza e della pura materialità. In tal caso, l’eventuale apporto chiarificatore dell’operatore economico successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte integra un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, in violazione del divieto di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di par condicio e di autoresponsabilità.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla Regione Basilicata per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare, relativamente al Lotto 110. La stazione appaltante ne disponeva l’esclusione, poiché la quantità e l’importo indicati nell’offerta economica risultavano riferiti al fabbisogno annuale e non a quello triennale di durata dell’affidamento, come richiesto dalla lex specialis.
La società impugnava l’esclusione, sostenendo che si trattasse di un errore materiale emendabile, in quanto i dati triennali sarebbero stati agevolmente ottenibili moltiplicando per tre quelli annuali, e che il chiarimento tempestivamente reso avrebbe dovuto essere preso d’atto dalla stazione appaltante senza alcuna operazione interpretativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, richiamando il principio consolidato per cui l’errore materiale nell’offerta economica è emendabile solo se sussistono elementi univoci che lo rendano riconducibile a un vizio di trascrizione o compilazione, immediatamente rilevabile ictu oculi dal solo documento che lo contiene. Il Collegio ha precisato che non è ammessa alcuna esegesi che si estenda a una considerazione sistematica degli altri atti di gara, poiché essa integrerebbe una ricostruzione logico-deduttiva incompatibile con il carattere della materialità.
Nel caso di specie, la società aveva indicato la quantità e l’importo dell’offerta nelle colonne del modulo denominato “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”. La Corte ha rilevato come non fosse rinvenibile, all’interno dell’offerta economica, alcun elemento da cui desumere che i valori fossero calcolati su base annua. L’assenza di tale indice rendeva necessario un apporto chiarificatore esterno e un’ulteriore indagine ricostruttiva, da qualificarsi come inammissibile successiva integrazione dell’offerta.
Il Collegio ha, altresì, escluso ogni ambiguità della lex specialis, evidenziando come l’art. 3 del Disciplinare qualificasse espressamente l’appalto come “fornitura triennale”, specificando per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. Tale univocità prescrittiva rendeva palese l’orizzonte temporale sul quale l’offerta andava calibrata, non risultando decisiva la circostanza che l’allegato “Elenco dei fabbisogni” indicasse i quantitativi solo su base annua, in considerazione della molteplicità degli indici espressivi dell’effettiva volontà della stazione appaltante.
La natura dell’errore e la necessità di interventi chiarificatori successivi hanno condotto il Tribunale a ritenere legittima l’esclusione, in quanto finalizzata a garantire la par condicio tra i concorrenti e a rispettare il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico nella formulazione dell’offerta.
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Nota della Redazione
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