Risoluzione per inadempimento dell’appaltatore e risarcimento del danno quantificato in CTU (Trib. Torino n. 1037/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il creditore che agisce per la risoluzione deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore ha l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o l’impossibilità non imputabile. La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., se contiene l’espresso avvertimento di risoluzione e il termine assegnato è congruo, produce l’effetto risolutivo ope legis se il debitore non adempie entro il termine, ferma restando la necessità di valutare la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. L’appaltatore che si avvalga di subappaltatori risponde comunque verso il committente dei vizi e delle difformità dell’opera, non potendo opporre al committente il subappalto come esimente. Il risarcimento del danno per vizi dell’opera può essere liquidato sulla base della CTU che ne quantifichi il costo di eliminazione, anche se il committente non abbia ancora eseguito i lavori di ripristino, trattandosi di danno futuro ma certo nella sua esistenza.
Il Fatto
Un supercondominio ha stipulato con un’impresa un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione delle facciate. L’appaltatore, dopo aver affidato i lavori a un subappaltatore che ha abbandonato il cantiere, ha comunque proseguito con altre ditte, ma i lavori sono stati eseguiti con ritardi, vizi e difformità (rattoppi diffusi, danneggiamento di parti comuni e private, mancanza di sicurezza). Il committente ha inviato una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimasta senza esito, e ha dichiarato la risoluzione del contratto, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in CTU. L’appaltatore si è costituito, contestando la fondatezza delle domande e sostenendo che i vizi erano imputabili al subappaltatore o a modifiche progettuali concordate verbalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore. Ha richiamato il principio di riparto dell’onere probatorio: il committente ha provato il contratto e allegato l’inadempimento, mentre l’appaltatore, gravato dell’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, non ha fornito prova dell’esatta esecuzione delle opere né della non imputabilità dei vizi. La diffida ad adempiere del 13 giugno 2023, contenente l’avvertimento di risoluzione e il termine di quindici giorni, è stata ritenuta congrua e regolare, e il decorso inutilmente del termine ha prodotto la risoluzione di diritto del contratto.
La Corte ha ritenuto gravi e reiterati gli inadempimenti dell’appaltatore, consistenti nella sospensione dei lavori, nell’assenza di cronoprogramma, nella mancanza di sicurezza, nei vizi costruttivi e nel danneggiamento di parti comuni e private. L’appaltatore non ha provato che i vizi fossero dipesi da modifiche progettuali concordate (che, in base al contratto, richiedevano la forma scritta) o da cause a lui non imputabili. Il subappalto non costituisce esimente, poiché il contratto prevedeva espressamente che l’appaltatore restasse responsabile verso il committente della regolarità delle opere subappaltate. La CTU, non contestata dalle parti, ha quantificato il costo per l’eliminazione dei vizi in € 144.000,00, importo che è stato riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di danno futuro ma certo nella sua esistenza e nella sua entità. La domanda di compensazione dell’appaltatore per i lavori già eseguiti è stata rigettata per genericità e mancanza di prova del valore delle opere effettivamente realizzate.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio e subappalto: L’appaltatore che si avvalga di subappaltatori non è esonerato dalla responsabilità per i vizi dell’opera, poiché il rapporto con il committente è diretto e il subappalto non può essere opposto al committente come esimente; il committente può agire esclusivamente contro l’appaltatore, che resta l’unico responsabile verso di lui.
- Risarcimento del danno quantificato in CTU: Il danno da vizi dell’opera può essere risarcito anche se il committente non ha ancora eseguito i lavori di ripristino, purché la CTU ne accerti l’esistenza e ne quantifichi il costo di eliminazione sulla base dei prezziari e delle opere necessarie; il giudice può liquidare il danno in via equitativa, ma ancorato a dati oggettivi e certi.
- Forma scritta per le varianti contrattuali: In caso di contratto di appalto che richieda la forma scritta per le modifiche al progetto, le intese verbali sulle varianti non sono opponibili al committente; l’appaltatore che eccepisca modifiche concordate verbalmente deve provare l’esistenza di un accordo scritto, in mancanza del quale le modifiche non sono valide e i vizi restano imputabili all’appaltatore.
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Nota della Redazione
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