Accertamento di compatibilità paesaggistica postuma precluso per creazione di volumi (TAR Campania n. 2106 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004 è precluso quando gli interventi già realizzati abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente esistenti. Ai fini della tutela del paesaggio non rileva la distinzione tra volumi e volumi tecnici, né tra volumi interrati e fuori terra: il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume. La piscina, per la sua attitudine a un utilizzo autonomo rispetto alla residenza cui accede, non è qualificabile come opera accessoria ed esprime un proprio impatto volumetrico. Le opere di pavimentazione esterna, pur riconducibili all’attività edilizia libera, mantengono rilevanza paesaggistica in area vincolata, costituendo trasformazione materiale e visiva del suolo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in area paesaggisticamente vincolata, ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per lievi difformità rispetto ai precedenti titoli autorizzativi. La Soprintendenza ha espresso parere contrario, ritenendo che le opere realizzate avessero comportato creazione di volumi e superfici utili. Il Comune, conformandosi, ha concluso negativamente il procedimento.
La ricorrente ha impugnato il parere negativo e, con motivi aggiunti, il sopravvenuto diniego comunale, deducendo violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e illegittimità delle valutazioni tecniche sottese al provvedimento. La questione centrale attiene alla praticabilità del rilascio del titolo postumo in presenza di interventi che hanno alterato lo stato dei luoghi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, la censura è infondata: il dovere di esame delle memorie non impone la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni e siano percepibili le ragioni del loro mancato recepimento. Nel caso di specie la Soprintendenza ha replicato punto per punto.
Anche il difetto di motivazione è escluso: il provvedimento risulta ampiamente e diffusamente motivato, con esaustiva illustrazione delle considerazioni poste a base della determinazione sfavorevole.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto dirimente l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004. La creazione di volume, quale che ne sia la destinazione, è ostativa al rilascio del titolo postumo. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. II, n. 4123 del 2023) esclude che si possa distinguere tra volumi tecnici e altri volumi, interrati o meno.
Il vano tecnico non è riconducibile agli interventi di lieve entità di cui al punto B.29 dell’allegato B al d.P.R. n. 31/2017, riferito ai soli manufatti per ricovero attrezzi agricoli. La piscina, con solarium annesso, non è qualificabile come opera accessoria, esprimendo autosufficienza funzionale ed economica (Cons. Stato, Sez. II, n. 1186 del 2025).
Le pavimentazioni esterne, pur rientranti nell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001, mantengono rilevanza paesaggistica in area vincolata (TAR Campania n. 1442 del 2025). I muri di contenimento restano esclusi dall’art. 6 solo se non modificano morfotipologia, materiali o volumetria, circostanza non riscontrata. La rimozione delle tegole in eccesso è stata qualificata come mera dichiarazione d’intenti, inidonea a modificare lo stato di fatto.
Il rigetto del ricorso introduttivo ha determinato, per illegittimità derivata, il rigetto dei motivi aggiunti. Le spese sono state liquidate in euro 800,00.
Nota della Redazione
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