Divieto comunale di accesso dei cani alle spiagge libere: sospeso se non riserva aree apposite (TAR Liguria n. 292 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto di proporzionalità, l’ordinanza sindacale che, nella stagione balneare, vieti ai conduttori di cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, l’accesso alle spiagge libere, qualora il Comune non abbia contestualmente riservato tratti di arenile ove tale accesso sia consentito. In tal caso, il provvedimento appare prima facie viziato e sussiste il periculum in mora consistente nell’impossibilità, per i proprietari di animali, di fruire delle spiagge libere nel corso della stagione estiva. La sospensione cautelare opera nei limiti del divieto impugnato, salva la successiva adozione di atti comunali che individuino apposite aree di litorale accessibili ai conduttori con i propri animali.
Il Fatto
Un’associazione di protezione animale ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune ligure, nel disciplinare l’utilizzo del litorale, aveva vietato ai conduttori di cani di accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare, pur se gli animali fossero stati muniti di museruola e guinzaglio. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del divieto, chiedendo al Tribunale amministrativo di valutarne la sospensione in via incidentale. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando la sussistenza del fumus boni juris. Il Collegio ha rilevato che dagli atti del giudizio non risulta che il Comune abbia riservato alcune spiagge al libero accesso dei cani: mancando aree alternative dedicate, il divieto generalizzato si presenta, ad un primo esame, sproporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Il Tribunale ha altresì riconosciuto il periculum in mora nell’impossibilità, per i padroni di cani, di fruire nella corrente stagione estiva di una o più spiagge libere in cui poter portare con sé il proprio animale. L’irreparabilità del danno è stata collegata alla natura stagionale del bene giuridico protetto, la cui lesione non potrebbe essere rimossa con la sola decisione di merito.
In accoglimento dell’istanza, l’efficacia dell’ordinanza impugnata è stata sospesa limitatamente all’art. 6, lett. g), nella sola parte in cui vieta l’accesso dei conduttori con i propri cani alle spiagge libere durante la stagione balneare, salva l’adozione di atti comunali che individuino appositi tratti di arenile ove l’accesso sia ammesso. Il giudice ha fissato l’udienza pubblica di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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