Esame avvocato, voto numerico e sufficienza della motivazione (TAR Sicilia n. 1332 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove orali dell’esame di abilitazione forense esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. La previa determinazione dei criteri di valutazione consente di ricostruire ab externo il percorso valutativo, rendendo superfluo l’onere di una griglia di parametrazione ulteriore. L’art. 49 della legge n. 247/2012 differisce l’entrata in vigore dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, con la conseguenza che l’obbligo motivazionale rinforzato per le valutazioni negative non opera in favore dei candidati. La materia non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, con la conseguente ininfluenza del richiamo alla Carta di Nizza. La mancata verbalizzazione delle domande rivolte ai candidati non determina l’illegittimità della prova.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed è stato assegnato, per la prima prova orale in materia di diritto penale, alla sottocommissione istituita presso la corte d’appello di un distretto diverso da quello di appartenenza. All’esito del colloquio è stato giudicato non idoneo con un punteggio insufficiente, pari al minimo scarto rispetto alla soglia, e non è stato ammesso alla seconda prova orale.

Ha quindi impugnato il provvedimento di non ammissione, il verbale di valutazione e gli atti presupposti, lamentando il difetto di motivazione del giudizio numerico, la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, il contrasto con l’art. 46, comma 5, legge n. 247/2012 e con la Carta di Nizza, nonché l’omessa verbalizzazione dei quesiti formulati. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta in prima battuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorso sarebbe potuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la parte, onerata da un’ordinanza istruttoria di confermare la permanenza dell’interesse, era rimasta inerte. Ha tuttavia scelto di esaminare il merito, anticipando l’infondatezza delle doglianze.

Sul nucleo centrale del ricorso, il Tribunale ha richiamato il proprio orientamento sulla sufficienza del voto numerico: il punteggio esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, risponde a un’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e assicura chiarezza sulle valutazioni di merito. Poiché i criteri di valutazione erano stati fissati nel verbale della sottocommissione, è possibile ricostruire ab externo la motivazione. Lo stesso art. 2, comma 6, d.l. n. 21/2021 conferma il riferimento al solo voto numerico, senza ulteriori specificazioni.

La Corte ha poi escluso che il giudizio fosse affetto da manifesta illogicità: tutti e tre i commissari si sono espressi negativamente, circostanza che priva la fattispecie di elementi da cui desumere irragionevolezza. Ha inoltre chiarito che nessuna fonte impone la predisposizione di una griglia di parametrazione ulteriore rispetto ai criteri già predeterminati.

Quanto all’obbligo motivazionale rinforzato, il Collegio ha interpretato l’art. 49 della legge n. 247/2012 nel senso che il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina riguarda tutte le prescrizioni dell’art. 46, compreso il comma 5, con conseguente inoperatività dell’onere in questione per la sessione esaminata.

Ha respinto anche il profilo comunitario: la disciplina degli esami di abilitazione forense non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale n. 175 del 2011, richiamato dall’Adunanza Plenaria del Cons. Stato n. 7 del 2017, con la conseguente ininfluenza del diritto a una buona amministrazione invocato dalla parte.

Da ultimo, il Tribunale ha escluso che la mancata verbalizzazione delle domande e delle risposte costituisse vizio di legittimità, non esistendo alcuna norma che imponga tale obbligo. Il ricorso è stato così respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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