Conflitto di interessi del commissario e atti endoprocedimentali nel concorso universitario (TAR Sicilia n. 1334 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso universitario il provvedimento che rigetta l’istanza di ricusazione di un componente della commissione è atto immediatamente lesivo, perché nega all’interessato il bene della vita consistente nel riconoscimento della causa di astensione e nella sostituzione del commissario; avverso tale diniego il candidato può agire senza attendere l’esito della procedura, altrimenti il rimedio amministrativo previsto dall’art. 9 d.l. n. 120/1995 resterebbe privo di effettività. Per converso, la nomina dei commissari e il verbale con cui la commissione fissa i criteri di valutazione hanno natura endoprocedimentale e non sono lesivi in via autonoma: vanno impugnati unitamente al provvedimento conclusivo, ove la loro illegittimità si sia tradotta in un esito sfavorevole. Le cause di astensione dell’art. 51 cod. proc. civ. sono tassative e insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva; il ruolo di vice direttore di dipartimento non integra la figura del gerente né quella del componente dell’organo di direzione politica.

Il Fatto

Il ricorrente, professore di prima fascia presso altro Ateneo, partecipa alla procedura di chiamata indetta da una università per un posto di professore ordinario. Alla selezione prendono parte anche due professori di seconda fascia interni alla struttura. Il ricorrente ritiene che la presidente della commissione giudicatrice versi in una situazione di conflitto di interessi, per il ruolo di vice direttrice del dipartimento interessato e per i rapporti scientifici e professionali con i candidati interni, e ne chiede la ricusazione.

L’Ateneo rigetta l’istanza e respinge anche la successiva richiesta di annullamento in autotutela dei criteri di valutazione. Il candidato impugna dinanzi al TAR il diniego di ricusazione, la nomina della commissione, il verbale sui criteri e gli atti conseguenti, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare, cui rinuncia in camera di consiglio. La causa giunge così alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di rito. È infondata quella di difetto di contraddittorio per mancata notifica al candidato che dovrebbe sostenere la prova didattica: prima della formazione della graduatoria non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, perché in questa fase non emergono situazioni soggettive protette in posizione antagonista.

Parzialmente fondata è invece l’eccezione di carenza di interesse. Il Collegio richiama la nozione di interesse a ricorrere ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 cod. proc. amm., e ne esige i caratteri della concretezza e attualità. Su questa base dichiara inammissibili i motivi sulla designazione del componente della commissione e sulla sua qualificazione scientifica, nonché quelli sui criteri di valutazione: la nomina dei commissari e il verbale sui criteri sono atti endoprocedimentali, non immediatamente lesivi. Solo l’atto che conclude il procedimento rende attuale la lesione.

Diversa è la sorte del diniego di ricusazione. Il Collegio ritiene che esso neghi il bene della vita richiesto e sia quindi immediatamente impugnabile; la soluzione opposta svuoterebbe di senso il rimedio dell’art. 9 d.l. n. 120/1995. Respinta è anche l’eccezione di improcedibilità legata alle dimissioni di un commissario e alla nuova nomina: il nuovo decreto è meramente confermativo quanto alla presenza della commissaria ricusata.

Nel merito i primi due motivi sono infondati. Le cause di astensione dell’art. 51 cod. proc. civ. sono tassative e non estensibili in via analogica. Il ruolo di vice direttrice del dipartimento non integra la figura del gerente, non ricavandosi dallo Statuto un potere decisionale autonomo, né quella di componente dell’organo di direzione politica o di ufficio di diretta collaborazione ex art. 9 d.P.R. n. 487/1994 e art. 35 d.lgs. n. 165/2001.

Quanto ai conflitti di interesse, la partecipazione a un solo progetto appare collaborazione occasionale, priva di stabilità e co-interessenza economica. Il dato del 57% delle pubblicazioni comuni è ricavato in modo erroneo, poiché il regolamento d’Ateneo considera solo le pubblicazioni presentate e la collaborazione scientifica è fenomeno fisiologico. La condivisione di ambulatori non è supportata da elementi concreti, e la precedente istanza di accesso non integra né una causa di astensione né un’ipotesi di inimicizia grave. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e per il resto respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 51 c.p.c.

Tutte le 175 sentenze sull'art. 51 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *