Mutuo agevolato vittime usura e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1331 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla spettanza e all’entità del mutuo agevolato riconosciuto alle vittime di fatti estorsivi o di usura non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività dell’amministrazione, in questa materia, è priva di qualsiasi discrezionalità: essa si limita all’accertamento tecnico della sussistenza dei presupposti di legge e dell’entità dei danni causalmente derivati dall’attività criminosa. Una volta verificati i requisiti, la concessione del beneficio segue necessariamente, perché la valutazione dell’interesse pubblico è già stata compiuta a monte dal legislatore. Ne deriva che il richiedente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione e che le relative domande vanno proposte davanti al giudice ordinario. Il ricorso proposto davanti al TAR è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, tramite successivi decreti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, un mutuo agevolato ai sensi della legge n. 108/1996, quale vittima di fatti criminosi usurari. L’amministrazione aveva poi confermato la misura complessiva già riconosciuta, negando l’erogazione di ulteriori somme.
Il ricorrente ha impugnato il decreto commissariale di conferma e di diniego, insieme alle delibere del Comitato di solidarietà, al verbale del Nucleo di valutazione della Prefettura e alle note di comunicazione, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti presupposti e connessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha posto la questione di giurisdizione, rilevando d’ufficio l’eventuale carenza di potestas iudicandi del giudice amministrativo in materia di provvedimenti definitori delle istanze di agevolazione. La verifica è stata condotta alla luce dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con avviso alle parti della possibile inammissibilità.
Il TAR ha richiamato l’indirizzo consolidato secondo cui l’attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere valutativo comparativo di interessi pubblici e privati. L’accertamento è circoscritto alla verifica di fatto circa la condizione di vittima del reato e all’entità dei danni da esso derivati: si tratta di un’attività di natura tecnica.
Su questa linea il Collegio ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 18983 del 2017, secondo cui, accertata la sussistenza dei requisiti, la concessione del beneficio segue necessariamente, essendo stata la valutazione dell’interesse pubblico già eseguita dal legislatore. Il principio è stato poi ribadito dalle Sezioni Unite n. 8508 del 2021, che hanno qualificato la posizione del beneficiario come diritto soggettivo all’erogazione del contributo, con conseguente devoluzione delle controversie al giudice ordinario.
Ha inoltre richiamato l’orientamento dello stesso TAR, citando la sez. st. Catania, sez. IV, n. 2139 del 2022. Sulla base di tali coordinate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale foro competente, davanti al quale le domande potranno essere riproposte nel termine di legge ai sensi dell’art. 11 c.p.a., salve le preclusioni e decadenze maturate.
La definizione in rito ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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