Fondo emergenze spettacolo, discrezionalità ministeriale e limiti del sindacato di ragionevolezza (Cons. Stato n. 10427 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte amministrative di individuazione dei beneficiari del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’art. 89 d.l. n. 18/2020 integrano espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della palese irragionevolezza, dell’arbitrarietà e del travisamento dei fatti. Il principio di ragionevolezza, criterio esplicativo del principio di uguaglianza, impone di verificare se l’esito discriminatorio, per illegittima equiparazione o ingiustificata differenziazione, oltrepassi la soglia di rilevanza; lo scrutinio non può spingersi al merito delle scelte o alla riformulazione della ponderazione degli interessi. È pertanto legittimo il decreto ministeriale che circoscriva la platea dei beneficiari rifacendosi alle categorie del d.m. 27 luglio 2017 in materia di FUS, senza che la diversa qualificazione posseduta dall’operatore economico integri di per sé disparità di trattamento. Non è configurabile alcuna questione di legittimità costituzionale quando la fattispecie concreta sia disomogenea rispetto al precedente invocato.
Il Fatto
La società appellante, operante nel settore teatrale e qualificata come impresa di produzione teatrale ai sensi dell’art. 13 d.m. 27 luglio 2017, era stata esclusa dalla ripartizione di una quota del Fondo emergenze disposta con decreto della Direzione generale dello spettacolo del 20.11.2020, sul presupposto che la platea dei beneficiari fosse circoscritta ad alcune categorie individuate dal d.m. 16.10.2020, n. 467.
La società aveva impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto davanti al TAR Lazio, il decreto e gli atti connessi, deducendo eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento, oltre alla violazione dell’art. 107 T.F.U.E. e dell’art. 41 Cost. per configurabilità di aiuti di Stato. Il TAR, respinta l’eccezione di inammissibilità, aveva rigettato il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro attuativo dell’art. 89 d.l. n. 18/2020, che aveva istituito il Fondo con dotazione iniziale di 130 milioni di euro, poi incrementata. I decreti ministeriali succedutisi avevano progressivamente ampliato la platea e innalzato i massimali erogabili: dal limite iniziale di 25.000 e 50.000 euro per sala, fino agli 800.000 euro previsti dal d.m. n. 467/2020. Quest’ultimo, pur perseguendo le medesime finalità di ristoro delle mancate entrate da biglietteria, aveva circoscritto i destinatari agli organismi riconducibili agli artt. 11, 14, 18 e 26 d.m. 27 luglio 2017 e a quelli che avessero già presentato domanda ai sensi dei decreti di luglio e agosto 2020.
Il Consiglio di Stato respinge il primo motivo. Il principio di ragionevolezza costituisce criterio esplicativo del principio di uguaglianza e consente di valutare se l’esito discriminatorio oltrepassi la soglia di rilevanza atta a giustificare un intervento demolitorio. Lo scrutinio, tuttavia, resta quello della non manifesta irragionevolezza: è ragionevole la norma non arbitraria, sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente. Il vaglio non può scivolare nella valutazione dei possibili modi alternativi di disciplina, che attengono al merito.
Su questa base il Collegio esclude che le scelte ministeriali presentino profili di palese irragionevolezza o rivelino un uso distorto della discrezionalità. Il richiamo alle categorie del FUS non viene ritenuto, di per sé, indice di arbitrarietà.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’appellante censura una parte della motivazione del TAR configurabile come mero obiter dictum. La ratio decidendi della sentenza impugnata — secondo cui la scelta contestata non presenta i vizi dedotti, essendo l’ampia discrezionalità legislativamente conferita esercitata in maniera non palesemente illogica — merita condivisione; anche i criteri ulteriormente introdotti per definire la platea dei beneficiari non risultano affetti da irragionevolezza.
Il terzo motivo è infondato perché fondato su un precedente non omogeneo. L’ordinanza Cons. Stato n. 8191/2020, invocata dall’appellante, riguardava un contributo attribuito con legge-provvedimento a una singola impresa: vicenda non assimilabile al riparto di un fondo emergenziale tra categorie di operatori. Non sussistono quindi i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 9, 33, 41 e 97 Cost.
È infine rigettata, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., la doglianza riproposta avverso la nota di rigetto dell’istanza di autotutela, che si limita a ribadire argomenti già ritenuti legittimi. L’appello è respinto, con condanna della società alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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