Ottemperanza alla condanna al rilascio della Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1232 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale di condanna è passato in giudicato, le formalità e i termini di notifica del titolo all’Amministrazione debitrice sono stati rispettati e l’Amministrazione, costituendosi, non allega di avere già corrisposto la somma né eccepisce fatti modificativi o estintivi del credito. In tale ipotesi il giudice assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, secondo i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, resa in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione di un importo complessivo di € 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione.
Il ricorso è stato notificato e depositato ritualmente; l’Amministrazione si è costituita. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio. La parte ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è ritenuto documentalmente fondato. Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
Il Collegio rileva che l’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito. L’assenza di contestazione sul punto consolida la pretesa della parte ricorrente e conferma l’inerzia dell’obbligato.
Ne deriva la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel titolo per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad opera di parte se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico dell’Amministrazione. Il commissario è tenuto a depositare una dettagliata relazione sugli adempimenti e a operare esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il compenso eventualmente dovuto sarà liquidato con separato decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in considerazione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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