Incombente istruttorio sulla procedura selettiva per allievi marescialli dei carabinieri (TAR Lazio n. 14381 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici per l’ammissione alle scuole militari, il giudice amministrativo, ove risulti necessario per la definizione del giudizio cautelare, può disporre un incombente istruttorio finalizzato ad acquisire una documentata relazione sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, con specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e il deposito in giudizio del relativo atto. L’ordinanza che dispone l’incombente fissa il termine per l’adempimento e rinvia la trattazione del ricorso alla successiva camera di consiglio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell’Arma dei carabinieri lo ha giudicato non idoneo all’ammissione al 16° corso triennale (2026-2029) di 898 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri. L’atto impugnato ha determinato l’esclusione del candidato dal relativo concorso pubblico; il ricorrente ha altresì impugnato la determinazione di esclusione, di cui ha dichiarato di ignorare gli estremi identificativi, e la graduatoria finale del concorso in fase di pubblicazione, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nella camera di consiglio del 26 agosto 2026, ha ritenuto necessario acquisire dal Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri una documentata relazione di chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva nell’ambito della quale è stata adottata la gravata determinazione di esclusione in ragione dell’avversato giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario.
L’incombente istruttorio è stato disposto al fine di ottenere la specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e il deposito in giudizio del relativo atto. Il giudice ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e ha fissato per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 14 ottobre 2026.
La finalità dell’istruttoria è evidentemente quella di verificare lo stato della procedura selettiva al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta dal ricorrente, potendo l’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale incidere sull’assetto degli interessi e sulla valutazione del periculum in mora.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
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Nota della Redazione
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