Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 961 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo di formazione giudiziale che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro va eseguito una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Ente di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: l’entità delle somme quantificate dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo, interessi legali e di mora, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale ha precisato la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, per misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È stato altresì rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: dalla notificazione del titolo esecutivo le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli ulteriori accessori nel frattempo maturati e degli interessi legali sorti dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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