Periculum in mora insussistente se domanda cautelare proposta dopo la scadenza della prima rata (TAR Lombardia n. 918 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare è disciplinata dall’art. 55, comma 3, cod. proc. amm., il quale consente di proporla con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. Ne consegue che la tutela cautelare è preclusa allorché l’istanza sia proposta dopo la scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria che si assume lesiva, perché in tal caso l’evento dannoso si è già verificato e non può essere impedito. Il danno derivante da obbligazioni scadenti in epoca successiva alla proposizione del ricorso, invece, non integra il requisito dell’imminenza richiesto per la concessione della misura, configurando un pregiudizio futuro e non attuale. La sussistenza di questioni di particolare complessità, anche di legittimità costituzionale, non giustifica l’accoglimento dell’istanza cautelare ma può essere valorizzata solo ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione del gas, impugnava la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 321/2025/R/gas e gli atti connessi, tra cui la conseguente determinazione delle tariffe di riferimento. Con un successivo ricorso per motivi aggiunti, la società aveva altresì impugnato la deliberazione n. 456/2025/R/gas e la deliberazione n. 107/2026/R/gas, che approvava gli importi delle integrazioni e decurtazioni tariffarie.
Successivamente, con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 luglio 2026, la ricorrente domandava la sospensione degli effetti della comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali del 12 giugno 2026, atto applicativo della deliberazione n. 107/2026/R/gas. Tale comunicazione fissava il pagamento di un importo a debito in tre rate annuali, con scadenza della prima rata al 30 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha preliminarmente verificato la ritualità della domanda cautelare, rilevando che essa era stata formulata solo con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 luglio 2026, ossia in data successiva alla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima rata.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto insussistente il presupposto del periculum in mora con riferimento alla prima rata, atteso che il danno grave e irreparabile paventato dalla ricorrente avrebbe potuto essere scongiurato solo attraverso la proposizione di una domanda cautelare antecedente alla scadenza del termine del 30 giugno 2026. Essendo il termine ormai decorso, l’evento lesivo si era già prodotto e non poteva formare oggetto di tutela cautelare.
Con riguardo alle altre due rate, aventi scadenza al 30 giugno 2027 e al 30 giugno 2028, il Tribunale ha osservato che il danno paventato è futuro e, in quanto tale, non imminente, con la conseguenza che anche sotto tale profilo difetta il requisito della gravità e irreparabilità del pregiudizio richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Il Collegio ha infine precisato che la complessità delle questioni rappresentate, ivi incluse quelle di legittimità costituzionale, non è compatibile con la delibazione sommaria propria della fase cautelare. Tale complessità ha però suggerito la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito in tempi ravvicinati, entro il primo trimestre del 2027, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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