Offerta anomala, rimodulazione del personale e criterio del minor prezzo (C.G.A.R.S. n. 589 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, la rimodulazione dell’organizzazione del personale non integra alterazione del contenuto dell’offerta tecnica, risolvendosi in una diversa imputazione dei costi, purché l’offerta economica resti nel complesso sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera e non muti la natura sostanziale della prestazione. Il procedimento di verifica ha carattere globale e sintetico e non si risolve nella ricerca di singole inesattezze. Il criterio del minor prezzo è legittimo per i servizi con caratteristiche standardizzate, nozione che comprende le prestazioni intellettuali caratterizzate da attività ripetitive e prive di soluzioni personalizzate.

Il Fatto

Una stazione appaltante affidava, mediante procedura aperta con criterio del prezzo più basso, un servizio triennale di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’aggiudicazione veniva proposta in favore della società che aveva offerto il ribasso più elevato, risultato anormalmente basso.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata tenuta della verifica di anomalia e l’illegittimo ricorso al criterio del minor prezzo per un servizio asseritamente ad alta intensità di manodopera. Il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale. Proponeva appello la seconda classificata, reiterando le censure e deducendo l’omessa pronuncia su uno dei profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla verifica di anomalia. Richiamando un indirizzo sedimentato, anche proprio, ribadisce che il sub procedimento non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, ma accerta se l’offerta sia attendibile nel suo complesso, con valutazione globale e sintetica.

Nel caso concreto, l’aggiudicataria aveva accorpato le funzioni dei coordinatori didattici territoriali, del responsabile del rendiconto e dell’assistenza tecnica in due risorse interne. Il Collegio esclude che si tratti di modifica sostanziale dell’offerta: il costo della manodopera complessivo non risultava mutato e le funzioni erano state mantenute, con mera riorganizzazione e razionalizzazione del lavoro.

La Corte conferma inoltre che né il capitolato tecnico né il manuale di gestione prevedevano figure professionali obbligatorie oltre al Referente Unico. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di anomalia resta poi limitato all’apprezzamento della logicità e ragionevolezza, senza autonoma verifica tecnica.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude l’omessa pronuncia e nega che il servizio sia ad alta intensità di manodopera: ai sensi dell’Allegato I.1, l’incidenza della manodopera sul corrispettivo deve essere pari o superiore al 50%, mentre nel caso di specie risultava nettamente inferiore. La mancata indicazione del costo della manodopera nella lex specialis non assume carattere invalidante quando il concorrente sia comunque in grado di ottemperare all’obbligo.

Da ultimo, il Collegio ritiene il servizio standardizzato: pur implicando prestazioni intellettuali, esse risultano definite dal capitolato e consistenti in attività ripetitive, prive di soluzioni personalizzate. Ne deriva la legittimità della scelta del prezzo più basso. L’appello è integralmente respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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