Notifica radicalmente inesistente e inammissibilità del ricorso al TAR (TAR Campania n. 1312 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso restituita al mittente con attestazione di irreperibilità del destinatario, senza che siano state esperite tutte le formalità prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ., è radicalmente inesistente e non meramente nulla. A tale ipotesi non si applica l’efficacia sanante dell’art. 291 cod. proc. civ., che opera solo per la notifica nulla e non per quella inesistente. La rinnovazione spontanea della notifica da parte del ricorrente non produce gli effetti della rinnovazione iussu iudicis. La costituzione in giudizio del controinteressato non sana il vizio in radice, potendo rilevare solo per i vizi della notifica esistente. Il ricorso notificato tardivamente al controinteressato è pertanto inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, nudi proprietari e usufruttuari di un’unità immobiliare in località Sant’Agata Sui Due Golfi, impugnavano l’autorizzazione paesaggistica n. 95/2020 rilasciata dal Comune di Massa Lubrense per la realizzazione di un barbecue con struttura in legno e tegole, unitamente agli atti presupposti. Deducevano irregolarità procedurali, difetto di istruttoria, violazione del d.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, insistendo con plurimi motivi aggiunti anche in relazione alla SCIA in sanatoria presentata dalla controinteressata.

Si costituivano il Comune e la controinteressata, eccependo la tardività del ricorso. Il Collegio rilevava d’ufficio la possibile improcedibilità per l’intervenuto annullamento, con sentenza di questo Tribunale, del provvedimento comunale di accertamento della conformità del manufatto; rilievo superato perché la sentenza risultava appellata. Restava da esaminare l’eccezione di tardività della notifica alla controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il profilo della notifica del ricorso introduttivo alla controinteressata. La prima notificazione, eseguita presso l’indirizzo della destinataria, non andava a buon fine per irreperibilità. Dal fascicolo non emerge però la prova che siano state attivate tutte le formalità dell’art. 140 cod. proc. civ., incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.

Da qui la qualificazione del vizio. La notifica non può ritenersi perfezionata e deve considerarsi radicalmente inesistente. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’inesistenza ricorre quando la notifica non abbia avuto luogo o sia stata effettuata a persona o in luogo privi di collegamento con il destinatario, così che ne risulti impossibile la conoscenza. La restituzione dell’atto al mittente certifica l’omessa consegna, non una notifica invalida.

I ricorrenti invocavano l’efficacia sanante della costituzione in giudizio e l’equiparazione tra rinnovazione spontanea e rinnovazione disposta dal giudice. Il Collegio non condivide: l’art. 291 cod. proc. civ. opera solo in ipotesi di notifica nulla, non di notifica inesistente. La seconda notifica, eseguita di iniziativa della parte, non acquisisce quindi alcuna valenza sanante.

Né la comparizione della controinteressata produce effetti, poiché la sanatoria per costituzione riguarda i soli vizi della notifica e non l’inesistenza. Il Collegio osserva inoltre la tardività della seconda notifica rispetto al momento di piena conoscenza del provvedimento lesivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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