Revoca dell’assegnazione di bene confiscato per mancato o difforme utilizzo (Cons. Stato n. 6741 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento di assegnazione e destinazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata costituisce, per l’Agenzia nazionale, atto doveroso e vincolato allorché ricorra il mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate, ai sensi dell’art. 112, comma 4, lettera l), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ai fini della legittimità del provvedimento è sufficiente la comprovata inadeguatezza della vigilanza sull’immobile e la sua adibizione a scopi difformi da quelli impressi in sede di destinazione, non rilevando la circostanza che l’Amministrazione assegnataria abbia successivamente posto in essere interventi riparativi o che abbia scelto la risoluzione consensuale della concessione in luogo della decadenza. Tali evenienze integrano, al più, un quid pluris confermativo della sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca.

Il Fatto

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel 2001, con decreto divenuto definitivo nel 2005, era stato assegnato nel 2007 dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati a un Comune per finalità istituzionali, con formale consegna nel dicembre dello stesso anno. Nel 2007 l’Agenzia ne ha disposto la revoca, contestando la cattiva gestione dell’assegnatario. Il bene era stato dapprima affidato in concessione a una cooperativa consorzio, che lo avrebbe impiegato per attività incompatibili con le finalità sociali; successivamente era rientrato nella disponibilità del Comune, che non avrebbe assunto tempestive iniziative per la sua utilizzazione né esercitato adeguata vigilanza. Il Comune ha infine deliberato di concedere a titolo oneroso una porzione dell’area esterna per l’installazione di un chiosco per la somministrazione di cibi e bevande.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Comune avverso la revoca. Il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato, censurando la scelta della risoluzione consensuale della concessione, la ritenuta negligenza nella custodia e nella conservazione del bene e la contestata mala gestio collegata alla gara per l’affidamento oneroso.

La Motivazione della Corte

La Sezione Terza ha respinto il gravame, affrontando congiuntamente i motivi dal secondo al quarto, implicanti la verifica delle condizioni su cui la revoca si è fondata. Il primo motivo, relativo alla risoluzione consensuale in luogo della decadenza, è stato ritenuto marginale.

I giudici amministrativi hanno osservato che le condizioni invocate dall’Amministrazione risultano provate in punto di fatto dalla documentazione in atti, non superata dalle produzioni documentali del Comune né dalle sue difese, orientate a giustificare le scelte operate più che a contestare i fatti. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione emerge sia nel periodo della concessione al Consorzio, sia nella fase successiva, quando la Giunta comunale ha deliberato la concessione a titolo oneroso dell’area esterna per un chiosco, recedendo solo a seguito delle reprimende dell’Agenzia.

Sul versante della negligenza, la Corte ha valorizzato l’omessa vigilanza del Comune tanto durante il rapporto concessorio, per non aver impedito l’adibizione del bene a finalità difformi, quanto nella fase successiva alla restituzione, allorché l’immobile è stato oggetto di atti vandalici. L’intervento postumo per riparare i danni è stato ritenuto non dirimente.

La Sezione ha quindi qualificato la revoca come atto doveroso e vincolato in presenza del mancato o difforme utilizzo del bene, richiamando l’art. 112, comma 4, lettera l), del d.lgs. n. 159/2011. La mancata valorizzazione del bene, la consapevole inosservanza del regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati e la rinuncia a un possibile risarcimento per l’abuso hanno confermato la legittimità del provvedimento, in linea con le finalità dell’art. 115 del d.lgs. n. 159/2011. Le spese di giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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