Esclusione per dichiarazioni incomplete e soccorso istruttorio nella gara pubblica (TAR Marche n. 495 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che commina l’esclusione per l’inosservanza delle modalità di presentazione di una dichiarazione opera solo quando l’offerente segua una procedura diversa da quella prescritta o utilizzi uno schema sostanzialmente difforme da quello generato dal sistema. Ogni altra irregolarità o incompletezza della dichiarazione redatta e trasmessa secondo la procedura prescritta resta emendabile mediante soccorso istruttorio. La dichiarazione sostanzialmente confermativa di altri vincoli della disciplina di gara non integra causa di esclusione automatica. La non perfetta corrispondenza tra fatturato dichiarato e dati di bilancio non integra falso dichiarativo rilevante ex art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 quando il requisito economico è ampiamente posseduto e non sussiste alcun animus fraudandi. L’indicazione obbligatoria dei costi della manodopera riguarda solo i dipendenti stabilmente impiegati nella commessa, non le figure operanti in via indiretta e trasversale.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura indetta dall’ASUR Marche, poi divenuta Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, per l’affidamento del servizio di distribuzione, manutenzione e igienizzazione di ausili protesici. Si classificava al secondo posto con punti 94,01, preceduta dal controinteressato con punti 95,47.

Proponeva ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione, chiedendo in via principale l’esclusione dell’aggiudicatario e, in subordine, il ricalcolo dei punteggi tecnici e l’aggiudicazione in proprio favore. Si costituivano l’amministrazione e il controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio soprassiede sull’eccezione di tardività, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Sul primo motivo, relativo all’omessa dichiarazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per 270 giorni, il Tribunale legge l’art. 15 del Capitolato d’oneri nel senso che la comminatoria espulsiva opera solo se la dichiarazione è inviata con procedura o schema diverso da quello generato dal sistema. La dichiarazione contestata era meramente confermativa degli artt. 10 e 12 del Capitolato: l’irregolarità era quindi emendabile con soccorso istruttorio.

Il secondo motivo, sul fatturato medio dichiarato, è respinto perché il requisito richiesto dall’art. 7.1 era ampiamente superato e difetta l’animus fraudandi. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020: le false dichiarazioni rilevanti ex art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis) non comportano automatismo espulsivo, ma impongono alla stazione appaltante una valutazione di integrità e affidabilità.

Sul subappalto, le dichiarazioni contrastanti sono ricondotte a un mero errore materiale rettificabile, prevalendo la volontà espressa nel DGUE. Il Collegio stigmatizza l’applicazione eccessivamente formalistica della disciplina di gara, in contrasto con il principio di massima partecipazione.

Sui costi della manodopera, il Tribunale applica l’orientamento secondo cui l’obbligatoria indicazione riguarda solo i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, non le figure operanti in via indiretta o occasionale (Cons. Stato, Sez. V, n. 7815 del 2023; Sez. III, n. 6114 del 2023; Sez. V, n. 8496 del 2022).

Sui punteggi tecnici, le censure sono respinte perché dedotte in modo atomistico e in parte non corrispondenti agli atti di gara. La ricorrente non ha prospettato un quadro comparativo completo, e il giudice non può sovrapporre la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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