Quote latte, giudicato di merito e disapplicazione del diritto interno (TAR Lombardia n. 447 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di merito formatosi sull’atto presupposto, che accerta l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligo di versare il prelievo supplementare, vincola anche il giudizio sull’atto consequenziale o reiterativo e prevale sull’obbligo di disapplicazione del diritto interno contrastante con il diritto dell’Unione. Il giudicato di solo rito, invece, consolida l’atto presupposto rispetto alle pretese fondate sulla normativa nazionale, ma non impedisce la disapplicazione in sede amministrativa o giurisdizionale quando si decida su un atto consequenziale. I soci di una società semplice rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, che sono obbligazioni proprie dei singoli soci, e gli atti di accertamento e le sentenze intervenute nei confronti della società hanno effetto immediato anche per i soci.
Il Fatto
I ricorrenti sono soci di una società agricola che produce latte vaccino, assoggettata sino alla campagna 2014/2015 al regime unionale delle quote latte. In caso di superamento del quantitativo assegnato, i produttori eccedentari sono tenuti al pagamento del prelievo supplementare. Con le intimazioni di pagamento notificate nel dicembre 2021, l’agente della riscossione ha chiesto ai ricorrenti, quali coobbligati della società, il pagamento del prelievo per le annate 1995/1996, 1996/1997 e 2001/2002, per complessivi euro 86.348,98.
Le intimazioni si fondano su una cartella di pagamento notificata alla società nel dicembre 2018. I ricorrenti hanno impugnato gli atti deducendo vizi formali, l’inesigibilità del credito, la decadenza dall’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, la prescrizione, la duplicazione del ruolo, l’errata quantificazione e l’illegittimità degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività della relazione istruttoria prodotta dall’Agenzia. La documentazione ha funzione meramente ricognitiva di vicende contenziose già note alla difesa dei ricorrenti, e il deposito oltre il termine non lede il contraddittorio.
Nel merito, il credito per cui si procede non ha carattere tributario, pur utilizzando gli strumenti della riscossione coattiva. Non sussiste duplicazione dei ruoli: l’indicazione del ruolo nell’intimazione riproduce l’iscrizione già assicurata dal Registro Nazionale dei Debiti ex art. 8-ter del d.l. n. 5/2009. Le censure sulla provenienza PEC e sulla motivazione sono respinte, essendo le informazioni desumibili dall’insieme degli atti notificati.
Quanto alla compensazione con gli aiuti PAC, la Corte ribadisce che la frazione di prelievo recuperata va esclusa dalla riscossione coattiva, ma solo se l’importo è individuato in modo certo mediante attestazioni degli organismi pagatori o accertamento in contraddittorio con gli stessi. Nel caso concreto manca documentazione idonea.
Sulla prescrizione, si applica il termine decennale ex art. 2946 cod. civ., non il termine del Reg. CE n. 2988/95, perché la tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del FEAOG. L’effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, cod. civ. opera anche quando l’azione sia proposta, a parti invertite, dal debitore, e non si applica il comma 3.
Sulla disapplicazione, la Corte ricostruisce il contrasto tra normativa interna e diritto UE, accertato dalla giurisprudenza unionale. L’obbligo di disapplicare incontra però il limite delle situazioni definite con giudicato, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Occorre distinguere i giudicati di merito da quelli di rito.
Nel caso in esame, la posizione della società è definita nel merito, per le annate 1995/1996 e 1996/1997, dal Consiglio di Stato n. 593/2015, che ha sancito la legittimità della pretesa. Sussiste quindi un giudicato di merito che vincola anche i soci, coobbligati solidalmente e illimitatamente ex art. 2267 cod. civ.. Per la campagna 2001/2002, il discarico parziale dell’atto presupposto in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato determina l’improcedibilità del ricorso. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2267 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni sociali
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria