Annullata la diffida per impianto agrivoltaico: necessaria istruttoria completa (TAR Basilicata n. 23 dell’11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la successione di contratti preliminari può comprovare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili, ove l’atto impugnato non ne contesti specificamente l’idoneità. Il provvedimento di diffida deve essere assistito da un’istruttoria completa che dia conto della disamina della relazione paesaggistica allegata all’istanza e dell’indicazione concreta degli impatti negativi sull’area, non potendo fondarsi su un quadro disciplinare non correttamente applicato.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo stipulato contratti preliminari per la disponibilità delle aree, presentava al Comune un’istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Il Comune, con atto del gennaio 2026, adottava un provvedimento di diffida, riscontrando la nota trasmessa dalla società. Avverso tale atto, la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nella camera di consiglio, ha rilevato la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento a entrambi i profili motivazionali dell’atto impugnato. In primo luogo, ha considerato che l’atto non contestava l’idoneità del contratto preliminare a provare la disponibilità delle aree, ma si limitava a eccepire la stipulazione del primo preliminare da parte di altro soggetto, senza considerare la successione dei contratti prodotti in atti.

In secondo luogo, il Collegio ha evidenziato un difetto di istruttoria, poiché il Comune non aveva esaminato la relazione paesaggistica allegata e non aveva indicato impatti negativi concreti derivanti dalla realizzazione dell’impianto, limitandosi a un richiamo generico.

Infine, il TAR ha ritenuto che il quadro disciplinare applicabile al caso di specie non fosse stato correttamente interpretato dall’Amministrazione. Alla luce di tali motivazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dell’atto e ordinando al Comune il riesame del provvedimento in relazione alle criticità evidenziate, con l’obbligo di depositare in giudizio il nuovo provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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