Ingiustificato il risarcimento se non si attiva la tutela cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 794 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, ma esige la verifica di tutti gli elementi dell’illecito, con onere della prova a carico del danneggiato. In forza dell’art. 30, comma 3, c.p.a., che applica l’art. 1227, comma 1, cod. civ., il privato che agisce per il ristoro del pregiudizio è tenuto a un onere di ordinaria diligenza, che si sostanzia nell’attivazione degli strumenti di tutela cautelare quando il rimedio reale sia possibile e preferibile. L’omesso esperimento del ricorso cautelare, valutate la particolarità e la specificità del caso, interrompe il nesso di causalità e determina il rigetto della domanda risarcitoria, anche in assenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione di annullamento.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva di essere inserita nell’elenco degli esperti per l’incarico di psicologo esterno presso un istituto scolastico, per l’anno scolastico 2021/2022. Pubblicata la graduatoria provvisoria, il punteggio iniziale le veniva poi decurtato sette punti, con la conseguente modifica della posizione in classifica. Dopo un’istanza di autotutela del dicembre 2021, la struttura scolastica rideterminava il punteggio ma respingeva l’istanza.
Avverso la graduatoria definitiva e gli atti connessi la ricorrente proponeva ricorso, notificato il 5 gennaio 2022, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, avendo l’istituto già stipulato il contratto con la controinteressata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che la domanda caducatoria è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: essendo ormai decorso il termine di durata dell’incarico, la ricorrente ha dichiarato nella memoria depositata nel giugno 2025 di non avere più interesse all’annullamento, residuando il solo interesse alla domanda risarcitoria.
Sul risarcimento, il Tribunale richiama l’insegnamento secondo cui il ristoro non è automatica conseguenza dell’annullamento, occorrendo la verifica di condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso, con dimostrazione della spettanza del bene della vita. In materia di riparto dell’onere della prova opera il principio dispositivo, non temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, con onere a carico del danneggiato ex art. 2697 cod. civ.
Il Collegio valorizza poi la scansione temporale degli eventi. La graduatoria definitiva era conosciuta dalla ricorrente dal novembre 2021; già il 10 novembre ella contestava le risultanze, ma solo il 2 dicembre presentava l’istanza di autotutela, senza parallelamente attivare alcuna iniziativa cautelare, ante causam o collegiale, per mantenere integra la res e impedire la stipula del contratto. Il ricorso è stato notificato solo il 5 gennaio 2022, giorno di scadenza del termine.
La disponibilità dei sessanta giorni per la notifica non assolve l’onere di diligenza, da declinare in ragione della particolarità del caso: l’incarico aveva durata limitata e, per l’oggetto, richiedeva una celere definizione, non essendo funzionale alla tutela dei beneficiari una sostituzione “in corsa” del professionista. Esperendo immediatamente la tutela cautelare, la ricorrente avrebbe potuto ottenere un remand all’amministrazione per il riesame dei punti critici e una tutela reale anziché meramente risarcitoria.
Il legislatore, pur avendo abbandonato la c.d. pregiudiziale amministrativa, ha inteso garantire una preferenza per i rimedi impugnatori ove il rimedio reale sia possibile, con soddisfazione dell’interesse privato e di quello pubblico. Di qui il richiamo al combinato disposto degli artt. 30, comma 3, c.p.a. e 1227, comma 1, cod. civ.: il nesso di causalità deve ritenersi interrotto, con rigetto della domanda risarcitoria, restando assorbito ogni profilo sul difetto di prova del pregiudizio di immagine. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 30 c.c. – Liquidazione
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova