Esclusione da gara pubblica per esposti e violazioni non contestate (TAR Liguria n. 763 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La semplice presentazione di esposti nei confronti del gestore uscente di un servizio pubblico locale, sia pure numerosi, non costituisce di per sé circostanza idonea a comprovare il venir meno dell’affidabilità dell’operatore e a giustificarne l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, ove tali segnalazioni non siano state seguite da specifici accertamenti in contraddittorio con l’interessato e dall’applicazione delle eventuali misure conseguenti. Parimenti, l’elencazione di verbali per violazioni del codice della strada non integra valida motivazione dell’esclusione, se l’amministrazione non specifica le infrazioni contestate e non illustra le ragioni per cui le condotte di guida sarebbero tali da compromettere l’affidabilità. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di esclusione per difetto di motivazione, quanto alla causa di esclusione consistente nell’aver commesso gravi illeciti nello svolgimento del medesimo servizio.
Il Fatto
Il Comune di Riomaggiore ha istituito un servizio di trasporto merci e bagagli per i turisti delle strutture ricettive del centro storico di Manarola, affidato mediante un’autorizzazione gratuita (pass) che consente l’accesso veicolare nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane. La società ricorrente era titolare dell’autorizzazione rilasciata all’esito della precedente selezione, con validità prorogata fino al 30 settembre 2024. Con una determinazione del giugno 2024 il Comune ha indetto una nuova procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di un pass fino al 31 dicembre 2026.
L’unica domanda è stata presentata dalla società uscente, esclusa con provvedimento del 30 settembre 2024 perché, secondo la Commissione di valutazione, le violazioni accertate e le condotte del gestore integravano gravi illeciti nello svolgimento del servizio. La ricorrente ha impugnato l’esclusione. Il Comune ha riaperto il procedimento in contraddittorio, confermando l’esclusione con atto del 4 febbraio 2025, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti. Sono seguiti ulteriori motivi aggiunti avverso la nuova gara, l’aggiudicazione e il rilascio del pass all’aggiudicatario, poi annullati in autotutela dal Comune.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale rileva che il provvedimento del 4 febbraio 2025, preceduto da una rinnovata istruttoria in contraddittorio, non è un atto meramente confermativo, ma un nuovo provvedimento dotato di autonoma efficacia lesiva. Il ricorso introduttivo va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato sostituito l’atto originariamente impugnato.
Improcedibili sono dichiarati anche il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, avendo ad oggetto l’aggiudicazione della nuova gara e il pass rilasciato all’aggiudicatario, entrambi annullati in autotutela con determinazione del 3 maggio 2025. Il primo ricorso aggiuntivo è invece improcedibile solo in parte: poiché l’annullamento dell’aggiudicazione travolge gli atti antecedenti della procedura, ma la ricorrente contestava in radice l’indizione stessa della gara e non era perciò onerata a presentare domanda di partecipazione, l’eccezione di inammissibilità del Comune non è accolta.
Residua l’interesse alla decisione sul provvedimento di conferma dell’esclusione. La causa di esclusione invocata è l’aver commesso gravi illeciti nello svolgimento del medesimo servizio, prevista dall’art. 2, ultimo comma, dell’avviso di gara. Il Comune fondava l’esclusione su numerosi esposti di terzi, sulla reiterata applicazione di tariffe maggiorate, su plurime violazioni del codice della strada e su una sanzione per irregolare conferimento di rifiuti.
Il Collegio ritiene che la sola presentazione degli esposti non basti a minare l’affidabilità dell’operatore: essi non hanno dato luogo ad accertamenti in contraddittorio né all’applicazione di misure, e l’amministrazione si è limitata a generiche diffide senza contestazione formale degli addebiti. Il tempo trascorso da alcuni episodi priva peraltro la ricorrente della possibilità di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive. Quanto alle violazioni stradali, il Comune ha elencato i verbali senza specificare le infrazioni e senza spiegare perché le condotte di guida escludano l’affidabilità; l’episodio dei rifiuti è estraneo al servizio.
L’esclusione è pertanto illegittima per difetto di motivazione e il provvedimento di conferma del 4 febbraio 2025 viene annullato. La particolarità della vicenda induce il Tribunale a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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