Ricorso collettivo inammissibile se le società proprietarie non si costituiscono (TAR Marche n. 338 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio la parte sostanziale è il soggetto inciso nella propria sfera giuridico-patrimoniale dal provvedimento gravato. Non rileva la costituzione della persona fisica che assume di essere legale rappresentante della società proprietaria, ma la costituzione della società per il tramite del rappresentante pro tempore. Il ricorso collettivo è ammissibile solo se le posizioni dei plurimi ricorrenti presentano identità delle situazioni sostanziali e processuali. La carenza di legittimazione di alcuni ricorrenti travolge l’intero ricorso collettivo, difettando i presupposti di ammissibilità. Restano assorbite le eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse e di inammissibilità per mancata contestazione di autonome ragioni della decisione.

Il Fatto

I ricorrenti, qualificatisi come proprietari di aree ricadenti nel Parco naturale del Monte San Bartolo o come legali rappresentanti di società proprietarie, hanno impugnato le delibere dell’Ente Parco e del Comune di Gabicce Mare relative all’approvazione del Piano del Parco, oltre agli atti regionali successivi, chiedendo anche il risarcimento del danno per deprezzamento degli immobili.

Dopo la proposizione di motivi aggiunti avverso il decreto dirigenziale regionale e la deliberazione dell’Assemblea Legislativa, la causa è giunta alla pubblica udienza del 20 marzo 2024. In udienza il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del gravame per mancata costituzione delle società dichiaratamente proprietarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che alcuni ricorrenti si sono costituiti come mere persone fisiche, senza che risulti in atti alcuna specificazione circa l’identità delle società di cui assumono la rappresentanza. La parte sostanziale del giudizio è infatti il soggetto inciso nella propria sfera giuridico-patrimoniale dal provvedimento e titolare di un interesse personale, attuale e concreto all’impugnazione.

Non assume rilievo, quindi, la costituzione della mutevole persona fisica rappresentante legale, ma quella della società per il tramite del rappresentante pro tempore, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 11 marzo 2015, n. 130; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 27 marzo 2013, n. 881). Ne consegue la carenza di legittimazione di parte dei ricorrenti e, trattandosi di ricorso collettivo, l’inammissibilità dell’intero gravame.

Il Collegio ha inoltre rilevato la disomogeneità delle posizioni: nell’osservazione presentata il 21 aprile 2008 tre odierni ricorrenti non figurano tra i firmatari, mentre tra questi ultimi compaiono soggetti non ricorrenti. Poiché firmatari dell’osservazione e ricorrenti si dichiarano proprietari del medesimo elenco di mappali, non risulta dimostrato l’interesse ad agire. Difettano dunque le condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, richiamate da Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775.

Restano assorbite l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse e quella di inammissibilità per mancata contestazione di alcune autonome ragioni della decisione. Il Collegio ha poi osservato, in via incidentale, che il ricorso è comunque infondato, stante l’insindacabilità delle scelte pianificatorie non connotate da illogicità manifesta o travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2020, n. 4040; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2022, n. 6525). La domanda risarcitoria è stata respinta e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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