Esclusione dalla gara e legittimazione: improcedibile l’appello dell’impresa esclusa (C.G.A.R.S. n. 635 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera partecipazione di fatto alla gara non attribuisce la legittimazione a impugnarne gli esiti. Tale legittimazione presuppone il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del ricorrente e viene meno quando l’operatore sia stato definitivamente escluso, anche per effetto di sentenza che annulli l’aggiudicazione nella parte in cui egli non è stato escluso dalla procedura. Ne deriva la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello proposto dall’impresa esclusa avverso l’annullamento degli atti di autotutela che avevano escluso il primo classificato. Il giudice amministrativo, respinto il ricorso principale, non ha l’obbligo di dichiarare improcedibile il ricorso incidentale escludente, ben potendo deciderlo nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida, canone di economia processuale e non dovere.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura aperta per l’affidamento di servizi di gestione dei rifiuti urbani, suddivisa in lotti. Per il lotto relativo a un Comune partecipano cinque operatori; risulta prima graduata una società, che viene aggiudicata. Emerge poi che essa aveva corredato l’offerta con una cauzione provvisoria contraffatta: la stazione appaltante la esclude e revoca l’aggiudicazione, e l’ufficio regionale di committenza annulla a sua volta l’aggiudicazione.
La società impugna gli atti di autotutela davanti al TAR, che accoglie il ricorso con sentenza breve e annulla gli atti. Propone appello la seconda classificata; nelle more, con altra sentenza, il TAR accoglie il ricorso incidentale “escludente” della prima classificata e annulla l’aggiudicazione nella parte in cui la seconda classificata non era stata esclusa. Quest’ultima impugna anche tale decisione, mentre la quinta classificata impugna la sentenza che ha respinto il suo ricorso e accolto il ricorso incidentale nei suoi confronti.
La Motivazione della Corte
Riuniti gli appelli, il Consiglio affronta anzitutto l’appello della seconda classificata avverso l’annullamento degli atti di autotutela. La questione è di legittimazione. Per un orientamento consolidato, coerente con l’Adunanza plenaria n. 9/2014, la legittimazione all’impugnazione deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione. La legittima partecipazione — e non quella meramente fattuale — ascrive in capo all’operatore la situazione differenziata che lo abilita a contestare gli esiti.
Poiché la sentenza che ha escluso la seconda classificata è oggetto di altro appello, che il Consiglio giudica infondato nel merito, l’appellante è ormai priva di qualsiasi interesse alla decisione. Il gravame è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e con esso l’appello incidentale della prima classificata. La Corte ribadisce inoltre la legittimazione passiva dell’amministrazione regionale, che ha adottato uno dei provvedimenti di autotutela impugnati.
Nel merito dell’esclusione, il Collegio ritiene che il monte ore annuo di spazzamento indicato nel progetto costituisca requisito minimo inderogabile, la cui violazione integra un aliud pro alio ed è causa di esclusione anche a prescindere da un’apposita comminatoria. Viceversa, lo sforamento dei limiti dimensionali della relazione tecnica non è espressamente sanzionato a pena di esclusione e richiede la prova, anche presuntiva, di un indebito vantaggio, nella specie non offerta.
Quanto agli oneri per la sicurezza aziendale, la loro stima è rimessa all’esclusiva valutazione dell’offerente e la loro incongruenza non si desume dagli importi altrui né dalle tabelle Ance-Itaca; occorre dimostrare che la loro rideterminazione renda irrealizzabile l’offerta nel suo complesso.
Infine, il PEFA difforme dallo schema ARERA integra una carenza strutturale dell’offerta economica, non rimediabile con il soccorso istruttorio; l’appello della quinta classificata è in parte respinto e per il resto improcedibile. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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