Acquisizione di area ulteriore al sedime e questione di legittimità costituzionale (C.G.A.R.S. n. 632 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non consente l’acquisizione gratuita indiscriminata dell’intero lotto sul quale insiste l’opera abusiva. La norma distingue l’acquisizione del bene e dell’area di sedime da quella dell’ulteriore superficie necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, e pone un duplice limite: uno funzionale, costituito dalla necessaria correlazione tra area ulteriore e opere abusive, e uno quantitativo, rappresentato dalla soglia massima di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. Il limite decuplo segna l’estensione massima dell’effetto acquisitivo, ma non costituisce, da solo, il criterio positivo per individuare l’area concretamente acquisibile. Il rinvio alle «vigenti prescrizioni urbanistiche» impone di avere riguardo al regime operante al momento della determinazione dell’area ulteriore, e non a quello esistente all’epoca dell’originaria edificazione. La questione di legittimità costituzionale della disposizione, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117 Cost., è manifestamente infondata.
Il Fatto
La controversia riguarda un fabbricato destinato a civile abitazione, sito nel Comune di Carini, per il quale era stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985. Il Comune definiva negativamente il procedimento e ingiungeva la demolizione delle opere ritenute abusive. Diniego di sanatoria, parere della Soprintendenza e ordine di demolizione formavano oggetto di distinti giudizi, definiti con sentenze del TAR Sicilia rimaste inoppugnabili.
Accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita del fabbricato, dell’area di sedime e dell’area pertinenziale. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2627 del 2019, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando i provvedimenti nella sola parte relativa all’area eccedente il sedime, per difetto di indicazione della classificazione urbanistica e del criterio di determinazione della superficie. In esecuzione di tale pronuncia il Comune adottava l’ordinanza n. 15 del 2021, estendendo l’acquisizione all’intera particella, pari a circa 133 metri quadrati. Il TAR respingeva il ricorso e i proprietari hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. La legittimità del diniego di sanatoria, del parere soprintendentizio e dell’ordine di demolizione non può essere nuovamente scrutinata, essendo coperta da pronunce definitive. La sentenza n. 2627 del 2019 ha inciso sui provvedimenti acquisitivi solo nella parte relativa all’area ulteriore, circoscrivendo la riedizione del potere all’individuazione e alla giustificazione di tale superficie. L’ordinanza n. 15 del 2021 non costituisce un nuovo ordine di demolizione, né riapre il procedimento di condono.
È inammissibile la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, proposta per la prima volta in appello: introduce un autonomo vizio procedimentale, sorretto da causa petendi distinta, in contrasto con il divieto dei nova di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a. Nel merito, l’ordinanza si inserisce nella sequenza acquisitiva già nota agli interessati e non ha compresso le facoltà partecipative.
Quanto al presupposto acquisitivo, la revoca dell’accertamento di inottemperanza non ha travolto l’ordine di demolizione, rimasto estraneo al dispositivo di ritiro e oggetto di autonoma impugnazione definita con sentenza inoppugnata. Il nuovo accertamento del 2017 ha autonomamente rinnovato la fase accertativa. Sull’applicazione dell’art. 15 legge reg. sic. n. 78/1976, il Collegio rileva che la data del 1973 attiene alla legittimità originaria dell’edificazione, questione ormai definita, e non al regime urbanistico rilevante per determinare l’area acquisibile.
Nel merito dell’estensione, il Comune ha individuato la classificazione dell’area, la sua collocazione in zona di rispetto entro la fascia di inedificabilità dei centocinquanta metri dalla battigia e la conseguente capacità edificatoria pari a zero. L’assenza di un indice edificatorio positivo rende impraticabile il metodo aritmetico, ma non esonera dall’onere motivazionale: l’Amministrazione ha assolto indicando le prescrizioni vigenti e giustificando la delimitazione sulla base dei dati catastali e dimensionali. La superficie acquisita resta ampiamente entro il limite decuplo, con conseguente esclusione della violazione del principio di proporzionalità.
La domanda di condono e il versamento dell’oblazione non paralizzano il potere repressivo, essendo il procedimento definito con diniego consolidato; l’oblazione non equivale al rilascio del titolo in sanatoria. L’autorizzazione della Capitaneria di porto opera nell’ambito delle attribuzioni dell’autorità marittima e non sostituisce il titolo edilizio o paesaggistico. La disciplina introdotta dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento del 2021, postulando l’instaurazione di uno specifico procedimento.
La questione di legittimità costituzionale è irrilevante quanto al comma 5 e ai profili riferiti a fattispecie estranee al giudizio, e manifestamente infondata per la restante parte: la norma non prevede alcun automatismo ablatorio e reca un duplice limite all’esercizio del potere. L’appello è pertanto respinto nei limiti indicati, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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