Esclusione dalla gara per risoluzioni contrattuali omesse nel DGUE (TAR Campania n. 3161 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione nel DGUE delle risoluzioni contrattuali pregresse, richieste dal modulo di gara, integra l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. L’esclusione dalla procedura non opera per automatismo espulsivo: la stazione appaltante deve svolgere una valutazione in concreto sulla falsità della dichiarazione, sulla sua idoneità a sviare le proprie determinazioni e sull’incidenza del comportamento del concorrente sulla sua integrità e affidabilità. Il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco, limitandosi a verificare l’assenza di evidenti travisamenti, di macroscopici vizi di motivazione o di assoluta irragionevolezza della scelta espulsiva.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una procedura di gara indetta da una azienda sanitaria per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di arredi e attrezzature sanitarie. Compilando il DGUE, alla domanda se l’operatore economico avesse già subito la cessazione anticipata di un precedente contratto pubblico o l’imposizione di sanzioni comparabili, la società rispondeva negativamente. Risultava poi aggiudicataria del lotto in questione.
Dal casellario dell’ANAC emergevano due annotazioni, entrambe riferite a pregresse risoluzioni contrattuali segnalate da due stazioni appaltanti. La committente avviava il procedimento di esclusione, revocava l’aggiudicazione e disponeva l’esclusione dalla gara per violazione dell’obbligo dichiarativo. La società impugnava gli atti davanti al giudice amministrativo, deducendo il travisamento dei fatti, l’assenza di automatismo espulsivo e la violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la portata della domanda contenuta nel DGUE. La formulazione richiedeva all’operatore di dichiarare se avesse già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un contratto con un ente aggiudicatore o di una concessione, oppure di imposizione di risarcimento o altre sanzioni comparabili. La verifica sul casellario ANAC conferma che la ricorrente aveva subito due risoluzioni contrattuali. La risposta negativa integra quindi l’omissione dichiarativa contestata. Il primo motivo è respinto.
Passando al secondo e al terzo motivo, il Tribunale richiama il verbale del procedimento di esclusione, nel quale la stazione appaltante qualifica la condotta dell’operatore come illecito professionale, perché l’omessa dichiarazione delle risoluzioni lede i principi di lealtà, diligenza e buona fede e non consente le verifiche sui requisiti di integrità e affidabilità del concorrente.
Sul piano dei principi, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28.08.2020, resa sul previgente art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. Da quella pronuncia si ricava che l’omissione dichiarativa e le informazioni false o fuorvianti non comportano l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo, ma richiedono una valutazione in concreto dell’amministrazione. Questa deve stabilire se l’informazione sia effettivamente falsa o fuorviante, se fosse idonea a sviare le proprie determinazioni e se il comportamento dell’operatore incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Se la valutazione manca, essa non può essere sostituita dal giudice, per il principio di separazione dei poteri e per il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che l’amministrazione abbia fornito una motivazione sufficiente e non irragionevole circa la falsità della risposta, la sua idoneità a sviare le valutazioni della stazione appaltante e la capacità del comportamento di incidere negativamente sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente. Il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, limitandosi a verificare l’insussistenza di evidenti travisamenti, di macroscopici vizi di motivazione o di assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti. Il Collegio richiama, in tal senso, la giurisprudenza amministrativa sulla discrezionalità della stazione appaltante. Il secondo e il terzo motivo sono pertanto infondati.
Il ricorso è respinto nel suo complesso, compresa la domanda risarcitoria fondata sull’asserita illegittimità degli atti impugnati, e le spese processuali seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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