Termine procedimento disciplinare decorre da acquisizione formale sentenza irrevocabile (TAR Calabria n. 596 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti, previsto dall’art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, decorre dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale e giuridicamente certa della sentenza irrevocabile, coincidente con l’acquisizione di copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità. Non rileva, a tal fine, la mera conoscenza del dispositivo o di estratti, né la norma individua un termine entro cui l’amministrazione debba procurarsi il documento. Una volta acquisita legittimamente la sentenza, l’amministrazione può fondare l’addebito disciplinare sui fatti accertati in sede penale, senza nuovi accertamenti, e la particolare gravità dell’illecito legittima il recesso dalla valutazione degli elementi favorevoli e dello stato di servizio.
Il Fatto
Un appuntato dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso un Nucleo Operativo Radiomobile, impugna dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Comando Generale gli ha inflitto la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi otto, ai sensi degli artt. 1357 lett. a) e 1379, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado.
Il ricorso, originariamente incardinato davanti al TAR del Lazio, viene riassunto davanti al TAR Calabria. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1392 cod. ord. mil., per il decorso del termine di 90 giorni dall’irrevocabilità della sentenza penale, e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per non avere l’amministrazione valutato la condotta integerrima tenuta in servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dando continuità ai rilievi della fase cautelare, rigetta entrambe le doglianze. Sul primo motivo osserva che l’art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 ancora il termine alla data in cui l’amministrazione ha conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, e che tale conoscenza deve essere giuridicamente certa.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4586 del 2017, il TAR precisa che il dies a quo coincide con la data in cui un ufficio deputato dell’amministrazione riceve cognizione dell’atto. Sulla scorta di Cons. Stato, sez. IV, n. 6828 del 2020 e di Ad. Plen. n. 14 del 2022, esclude che la norma fissi un termine per l’acquisizione documentale, dipendente dai tempi delle cancellerie.
Nel caso concreto è documentato che l’amministrazione ha acquisito formalmente la sentenza conclusiva del giudizio penale, con attestazione di irrevocabilità apposta dalla cancelleria, il 6.07.2022, e ha contestato gli addebiti il 21.07.2022: il termine di 90 giorni risulta quindi rispettato. La prima doglianza è destituita di fondamento.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce che il provvedimento reca esaustiva enunciazione delle ragioni dell’azione disciplinare e della scelta sanzionatoria, non avente natura destitutoria nonostante la gravità dei fatti. La responsabilità per il reato contestato è sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello, che ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione prendendo atto dell’accertamento dei fatti.
L’amministrazione ha dunque legittimamente posto i fatti accertati in sede penale a fondamento dell’addebito, senza nuovi accertamenti. Il TAR richiama TAR Piemonte, sez. I, n. 61 del 2021 per escludere che le ottime valutazioni di servizio possano valere da attenuante quando l’illecito assume notevole e palese gravità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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