Pagamenti PAC su terreni con patto di riservato dominio: è indebita percezione senza titolo di conduzione (TAR Puglia n. 141 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione di aiuti comunitari nel settore agricolo, la presentazione della domanda di pagamento presuppone la sussistenza, in capo al richiedente, di un titolo valido di conduzione dei terreni alla data del 15 maggio di ciascun anno di riferimento. La perdita della disponibilità dei fondi, per effetto dell’inadempimento di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 cod. civ., comporta l’illegittimità dell’inserimento delle superfici nelle dichiarazioni di consistenza aziendale e la conseguente indebita percezione dei premi. L’accertamento dell’Amministrazione, sorretto da motivazione puntuale ed esaustiva, non è suscettibile di sospensione in sede cautelare quando la mancanza del titolo di conduzione sia già stata accertata dal giudice ordinario con pronunce passate in giudicato.
Il Fatto
Una società agricola impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui l’AgEA aveva accertato unilateralmente un credito di € 294.089,83, oltre interessi, per indebita percezione di sovvenzioni UE relative alle domande uniche di pagamento presentate dal 2015 al 2021. L’Agenzia contestava l’inserimento, nelle dichiarazioni di consistenza aziendale, di terreni di circa ha 132.40.55 per i quali la società non aveva più la disponibilità, essendo tornati al venditore per effetto dell’inadempimento del contratto di compravendita a rate con patto di riservato dominio. La società chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato reca una motivazione puntuale ed esaustiva, nella quale si dà conto della circostanza che la società, senza titolo e consapevolmente, aveva inserito i fondi nelle dichiarazioni di consistenza delle domande uniche dal 2015 al 2022, percependo indebitamente i relativi premi. La Corte ha richiamato i Regolamenti UE in materia, che prevedono, nell’ambito del regime di pagamento unico, la presentazione di richieste per i soli terreni regolarmente condotti in forza di un titolo valido alla data del 15 maggio di ciascun anno.
Il Collegio ha evidenziato come la mancanza del titolo legittimante fosse già stata accertata dal Tribunale civile e confermata dalla Corte di Appello, con pronunce che avevano definitivamente statuito l’inadempimento contrattuale e il conseguente ritorno dei terreni nella disponibilità del venditore. La perdita della disponibilità per causa propria dell’azienda, ossia per l’inadempimento del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, escludeva ogni valido titolo di conduzione.
Con riguardo alle questioni pregiudiziali relative alla sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, il Tribunale ha ritenuto che esse restino impregiudicate, considerata la natura del provvedimento gravato. Tuttavia, la fondatezza prima facie dell’accertamento dell’Amministrazione, sorretto da motivazione analitica e da precedenti decisioni del giudice ordinario, ha indotto il Collegio a escludere la sussistenza dei requisiti per la concessione di misure cautelari.
Il TAR ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase per la peculiarità delle questioni e disponendo l’oscuramento delle generalità delle parti. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la mera titolarità di un diritto di proprietà condizionato non vale a integrare il requisito della conduzione legittima richiesto dalla normativa comunitaria per l’accesso ai pagamenti diretti.
Nota della Redazione
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