Contributo di costruzione dovuto su lotto urbanizzato con convenzione scaduta (TAR Lombardia n. 3618 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, articolato in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, costituisce prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria e non sinallagmatica, la cui disciplina vincola anche il giudice. Le esenzioni e le riduzioni sono ammesse solo se espressamente previste dalla legge e vanno interpretate in senso restrittivo. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono dovuti anche quando il lotto sia già interamente urbanizzato, poiché rileva il maggior carico urbanistico indotto dall’intervento. L’esonero convenzionale opera solo per le costruzioni assentite entro il termine di efficacia della convenzione di lottizzazione: il titolo rilasciato dopo la scadenza non ne beneficia.

Il Fatto

La società ricorrente, succeduta alla lottizzante originaria, ha presentato istanza di permesso di costruire per quattro ville bifamiliari su un lotto ricompreso in un piano di lottizzazione convenzionato risalente al 2007 e poi convalidato con variante, con efficacia prorogata fino all’11 gennaio 2020. Le opere di urbanizzazione erano già state realizzate e collaudate a spese della dante causa.

Il Comune ha rilasciato il titolo nel settembre 2021 quantificando il contributo in complessivi € 87.328,43, includendovi gli oneri di urbanizzazione primaria, la maggiorazione per aree verdi e il costo di costruzione. La società ha impugnato l’avviso e il permesso, chiedendo l’accertamento di un importo inferiore e la restituzione dell’indebito; con motivi aggiunti ha poi dedotto un errore materiale nella compilazione del modello per il costo di costruzione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di spettanza e liquidazione del contributo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f, cod. proc. amm., trattandosi di accertamento di un rapporto di credito non soggetto ai termini decadenziali delle azioni annullatorie, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 24 del 2016 e della Adunanza plenaria n. 12 del 2018.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura del contributo richiamando l’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 182 del 2024, n. 64 del 2020): l’onerosità del titolo edilizio è regola generale, e l’esenzione si traduce in deroga al dovere di concorrere alla spesa pubblica. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare ipotesi di non debenza diverse da quelle legislative.

Sul primo motivo, la Corte osserva che l’art. 13, comma 3, della convenzione esonerava dagli oneri primari solo le costruzioni assentite entro il termine convenzionale. Poiché l’istanza è del marzo 2021 e il titolo del settembre 2021, entrambi successivi alla scadenza dell’11 gennaio 2020, l’esonero non opera. Irrilevante è l’avvenuta urbanizzazione, perché il carico urbanistico si produce anche su ambiti già dotati di opere.

Il secondo motivo è respinto: la maggiorazione per aree verdi ex art. 43, commi 2-bis e 2-sexies, della legge regionale n. 12 del 2005 trova fondamento nella Tavola DP07 del P.G.T., non impugnata e quindi idonea a conformare il suolo. Il terzo motivo è infondato, perché il bonus energetico ex art. 4 della legge regionale n. 31 del 2014 incide sul calcolo di superfici e volumi, non sugli oneri di urbanizzazione.

Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto poteri amministrativi non ancora esercitati: il Comune non ha definito l’iter e la ricorrente ha autonomamente compensato il credito asseritamente vantato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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