Daspo per fatti di stadio, il nuovo provvedimento rende improcedibile il ricorso (TAR Sicilia n. 647 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di DASPO è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che riduca la durata della misura, in accoglimento dell’istanza di revoca e di riduzione formulata dal destinatario. Il nuovo atto non è meramente confermativo del precedente, poiché presuppone la valutazione dell’istanza e delle sopravvenienze, e sostituisce la precedente statuizione: esso è autonomamente lesivo e va tempestivamente impugnato. L’indipendenza delle valutazioni amministrative, orientate alla prevenzione, rispetto a quelle svolte in sede penale non consente di superare l’an della misura.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta, in data 16.12.2023, gli aveva fatto divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono incontri di calcio, in Italia e nell’Unione Europea, per la durata di anni otto dalla notifica. Il provvedimento trovava origine in condotte violente avvenute in occasione di un incontro di calcio disputato il 15 giugno 2023. Il ricorrente ha contestato l’insufficienza dell’istruttoria, la non sufficiente determinatezza dei luoghi inibiti e il difetto di proporzionalità della durata della misura.
Nel corso del giudizio, in data 29.11.2025, il ricorrente ha depositato un nuovo provvedimento della Questura del 17.11.2025, che ha rigettato la richiesta di revoca del DASPO ma ha accolto quella subordinata di riduzione della durata, portandola a cinque anni in considerazione della buona condotta osservata dopo gli eventi. All’udienza pubblica il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la questione centrale è di ordine processuale. Il provvedimento originario del 16.12.2023 risulta oggi superato da quello successivo del 17.11.2025, non impugnato, con cui è stata parzialmente rigettata la richiesta di revoca del primo.
Il nuovo atto non può essere qualificato come meramente confermativo. In esso l’amministrazione dà atto di aver valutato l’istanza formulata dal ricorrente e di aver ritenuto di non poter superare la propria decisione sull’an del DASPO, nonostante l’archiviazione disposta dalla competente autorità giudiziaria straniera, se non con riferimento alla durata. Il che vale, per il Tribunale, a dimostrare che la nuova statuizione non è una semplice ripetizione della precedente.
La Corte ha sottolineato l’indipendenza delle valutazioni amministrative, orientate in un’ottica di prevenzione, rispetto a quelle svolte in sede di procedimento penale. Su tale presupposto l’amministrazione ha potuto mantenere il divieto quanto all’an, pur a fronte di sopravvenienze relative ai risvolti penali della vicenda.
Ne è derivato che il nuovo provvedimento, avendo sostituito il precedente, era autonomamente lesivo e andava tempestivamente impugnato. Il ricorso originario è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese in favore dell’amministrazione, tenuto conto di quelle già liquidate nella fase cautelare. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione alla Segreteria Generale del TAR dell’istanza di sgravio dal contributo unificato, quale organo titolare della potestà impositiva.
Nota della Redazione
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