Revocazione per errore di fatto: confine con l’errore di giudizio (Cons. Stato n. 6575 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., consiste in una svista o abbaglio dei sensi che determina l’errata percezione del contenuto degli atti di causa, provocando un contrasto tra la sentenza e i documenti del giudizio. Esso non può confondersi con l’errore che coinvolge l’attività valutativa del giudice. La qualificazione di un accordo-quadro come transazione novativa, con estinzione dei rapporti pregressi, costituisce operazione squisitamente interpretativa: se anche inesatta, integra un errore di giudizio, non censurabile in revocazione. Il ricorso che dissimuli una critica al giudizio di appello sotto la parvenza dell’errore di fatto è inammissibile.

Il Fatto

La società ha convenuto in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento del danno da silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di ampliamento della capacità ricettiva di una casa di cura, con riferimento a un’istanza del 2006 e a un atto di diffida del 2009, invocando l’art. 2-bis della legge n. 241/1990.

Il TAR ha accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, discendente da una clausola dell’accordo-quadro del 2011; nel merito ha ritenuto il ricorso infondato. Il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato con diversa motivazione: ha qualificato l’accordo come transazione novativa ex art. 11 della legge n. 241/1990 e art. 1976 cod. civ., idonea ad assorbire ogni pretesa risarcitoria connessa ai rapporti pregressi. La società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto sotto due profili, e in sede rescissoria ha chiesto la condanna della Regione al risarcimento, quantificato in una somma superiore a trenta milioni di euro.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla nozione consolidata di errore di fatto revocatorio: una svista o abbaglio dei sensi che provoca l’errata percezione degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra due proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza, l’altra dagli atti di causa. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 2519 del 2026. L’errore revocatorio è quindi il mezzo per eliminare l’ostacolo materiale fra la realtà del processo e la percezione che ne ha avuto il giudicante.

Da questa premessa deriva il limite: resta escluso l’errore revocatorio quando la doglianza si risolve in un inesatto o incompleto apprezzamento del materiale probatorio o in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione, ipotesi che darebbe luogo a un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. È un inammissibile critica al giudizio d’appello, diretta a introdurre una sorta di inesistente terzo grado; la Corte cita Cons. Stato, sez. VII, n. 3680 del 2026.

Applicando tali coordinate, il Collegio esamina il primo profilo. Il giudice d’appello aveva riportato fedelmente il testo della clausola controversa, sicché non è incorso in alcun abbaglio dei sensi: ha operato una qualificazione in iure, sussumendo la pattuizione nel genus degli accordi transattivi. Tale operazione ha una consistenza irriducibilmente interpretativa e rifluisce negli errores in iudicando, non deducibili in un gravame a critica vincolata come la revocazione.

Quanto al secondo profilo, relativo alla sentenza n. 11323/2023, la Corte non ravvisa alcuna divergenza tra la rappresentazione dei fatti resa nella sentenza impugnata e quella risultante dagli atti richiamati. Non vi è travisamento della portata di quella decisione, bensì una critica dissimulata al passaggio argomentativo che correla gli effetti della pronuncia alla pretesa qui azionata. Anche in questo caso la doglianza per error in iudicando è mascherata da errore di fatto.

L’inconfigurabilità degli estremi dell’errore revocatorio comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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