Diniego rinnovo concessione risarcimento inammissibilità parziale e concorso colposo creditore (TAR Marche n. 260 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, la domanda risarcitoria già proposta nel ricorso impugnatorio e ivi dichiarata inammissibile per mancato assolvimento dell’onere probatorio non può essere riproposta per i danni maturati fino alla pubblicazione della sentenza di annullamento, ma resta ammissibile per quelli successivi. Quando l’annullamento sia avvenuto per soli vizi formali e l’amministrazione sia tenuta a rideterminarsi, l’inerzia del ricorrente nel sollecitare il nuovo esercizio del potere, protratta dopo la conferma in appello della sentenza, integra il concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. e impedisce il riconoscimento del danno. Il soggetto che, pur a conoscenza della contestazione sulla titolarità dell’area, abbia effettuato investimenti sulla base di mere previsioni convenzionali non provate nel loro ammontare, non può imputare all’amministrazione le conseguenze della propria imprudenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 1993 dal Comune la concessione di un terreno per la costruzione e la gestione di un centro destinato alla pratica del volo a vela, con convenzione stipulata nell’agosto 1993 e durata iniziale di quattro anni, prorogabile fino al definitivo reintegro delle spese secondo un piano finanziario concordato. Alla scadenza il Comune negò il rinnovo e revocò la concessione, quando l’ammortamento era avvenuto solo in minima parte.
Gli atti furono annullati dal TAR con sentenza n. 444/2001, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. VI n. 1418/2007, mentre l’istanza risarcitoria proposta in quel giudizio fu dichiarata inammissibile per difetto di prova. Nel frattempo un proprietario confinante aveva rivendicato la proprietà dell’area: il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1168/2006, aveva accertato che il terreno non apparteneva al demanio statale e aveva condannato il ricorrente, il Comune e il Ministero al rilascio e al risarcimento. Da qui la nuova azione risarcitoria, articolata in due capi: i danni da illegittimo diniego e quelli derivanti dalla condanna civile.
La Motivazione della Corte
Sul primo capo il Tribunale accoglie parzialmente l’eccezione di inammissibilità del Comune. La domanda risarcitoria era già stata proposta con i ricorsi del 1999 e del 2000 ed era stata respinta con la sentenza n. 444/2001; essa è quindi inammissibile limitatamente ai pretesi danni subiti fino alla pubblicazione di quella pronuncia.
Per il periodo successivo il Collegio rileva che la sentenza di annullamento non fu sospesa in appello e che il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare l’amministrazione a rideterminarsi. L’annullamento era avvenuto per difetto di motivazione: il Consiglio di Stato aveva individuato le ragioni che avrebbero potuto legittimare il diniego, ossia la mancata autorizzazione dell’amministrazione demaniale, l’avvenuto definitivo reintegro delle spese e l’esistenza di motivi di pubblico interesse.
Il ricorrente è rimasto tuttavia inerte anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2007, verosimilmente perché nel frattempo era intervenuta la decisione civile che imponeva il rilascio dell’area e che avrebbe offerto al Comune un motivo di diniego riconducibile alla prima delle ipotesi indicate. Per i danni successivi alla sentenza n. 444/2001 opera dunque il principio del concorso colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., con conseguente impossibilità di riconoscimento.
Il Collegio sottolinea inoltre che il ricorrente aveva acquisito la disponibilità dell’area nel maggio 1994, ma già nel novembre 1994 aveva ricevuto la notifica dell’atto di citazione del confinante che rivendicava la proprietà. Egli avrebbe dovuto adottare particolare cautela negli investimenti, peraltro non provati nel loro effettivo ammontare e solo ipotizzati in via preventiva attraverso le convenzioni con il Comune.
Sul secondo capo il Tribunale rileva che la condanna risarcitoria pronunciata dal Tribunale di Ancona è stata integralmente riformata in appello: è quindi cessata la materia del contendere. Le spese sono compensate in ragione della particolarità e complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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