Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 318 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore munito di mandato rilasciato per il processo civile è legittimato a proporre la domanda di esecuzione del giudicato quando la procura si estende a ogni stato e grado del procedimento e la condanna abbia ad oggetto il pagamento di un importo monetario predeterminato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione. L’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione a corrispondere, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., gli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Piacenza aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, e aveva condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione.
Ritenuta ineseguita la decisione, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, l’interessata ha chiesto al TAR di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di accreditare l’importo di € 1.000 sulla carta elettronica del docente e di fissare la somma dovuta per ogni ritardo. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito i presupposti del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm., rilevando che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia civile mediante certificazione della cancelleria e che l’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento.
È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo secondo l’orientamento richiamato.
Il Collegio ha poi esaminato la questione della legittimazione del difensore, affermando che il mandato rilasciato per il giudizio civile abilita a proporre la domanda di ottemperanza quando i poteri del difensore si estendono a ogni stato e grado del procedimento e la condanna abbia ad oggetto un importo monetario predeterminato, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8745 del 2019.
Ha quindi accolto la domanda, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Direttore generale competente, senza liquidazione di compenso per l’attività commissariale.
Ha infine accolto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinando la somma negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.