Accoglimento azione di ottemperanza e nomina del Prefetto commissario ad acta (TAR Calabria n. 1592 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., la verifica della sussistenza dell’inadempimento e la conseguente declaratoria dell’obbligo di esecuzione del giudicato non richiedono che l’inottemperanza sia integrale: ove l’amministrazione abbia corrisposto solo parte di quanto dovuto, residuando spese di lite liquidate nel titolo esecutivo, l’azione resta comunque ammissibile e va accolta. L’accoglimento comporta l’assegnazione all’amministrazione di un termine perentorio per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue il criterio della soccombenza virtuale ed è distratta in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Un dipendente scolastico, indicato come contribuente e ricorrente nel giudizio di ottemperanza, aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e di festività soppresse, oltre rivalutazione e interessi, unitamente alla rifusione delle spese di lite. Passata in giudicato la sentenza e notificato il titolo esecutivo, l’amministrazione aveva avviato il pagamento della sola somma capitale dovuta a titolo di indennità, non anche delle spese legali liquidate nel titolo, sicché il creditore adiva il TAR per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, rilevando come l’amministrazione intimata, pur avendo corrisposto la somma capitale, non avesse fornito prova di aver integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, residuando il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo. Tale circostanza ha integrato gli estremi di un’inottemperanza parziale, comunque idonea a fondare l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della sentenza per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso ufficio, chiamato a provvedere all’esecuzione coattiva entro i successivi sessanta giorni decorrenti da apposita istanza di parte. Il compenso del commissario, ove nominato, è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato con separato decreto.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR ne ha disposto la condanna a carico dell’amministrazione, liquidandole in favore della parte ricorrente e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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