Esecuzione del giudicato sul riconoscimento dell’anzianità ai docenti precari (TAR Campania n. 2174 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente con contratti a tempo determinato alle differenze retributive per l’anzianità professionale maturata. L’inerzia dell’amministrazione, formalmente costituitasi senza opporre elementi ostativi, legittima l’ordine di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il ritardo nell’attuazione del giudicato giustifica la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della decisione e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente già titolare di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord una pronuncia che accertava il suo diritto, per il periodo dal a.s. 1980-1981 fino all’a.s. 1990-1991, alle differenze retributive rispetto a quanto percepito, ove fosse stata integralmente riconosciuta l’anzianità professionale per i servizi prestati, per complessivi euro 76.255,24 oltre interessi legali, con condanna dell’amministrazione al pagamento.
Tale sentenza, corretta con provvedimento di correzione di errore materiale del 2025, era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione. Non avendo il Ministero adempiuto, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario sostitutivo e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricordato che l’art. 112 cod. proc. amm. consente di esperire il giudizio di ottemperanza avverso il mancato adempimento di un giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
Nel caso concreto l’amministrazione si era costituita soltanto formalmente, senza allegare alcun elemento ostativo o dimostrare di aver dato attuazione alla sentenza. Di qui l’accertamento dell’inottemperanza e la fondatezza del ricorso.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta, o un dirigente da lui delegato, con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’adempimento. L’eventuale compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione e sarà liquidato dalla Sezione su istanza documentata.
L’amministrazione è stata inoltre condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Il Collegio ha richiamato, a sostegno, due precedenti in materia di esecuzione del giudicato nel pubblico impiego: TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 17 dicembre 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 1 aprile 2019.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero resistente.
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Nota della Redazione
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