L’acquisizione gratuita al Comune colpisce anche l’erede dell’autore dell’abuso (TAR Campania n. 5438 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha carattere reale: essa accompagna il manufatto abusivo indipendentemente dai successivi passaggi di titolarità e si trasmette agli eredi e agli aventi causa dell’autore dell’abuso. L’erede del proprietario responsabile dell’illecito edilizio, ancorché estraneo alla condotta materiale, subentra in locum et ius in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, del de cuius, compresi gli obblighi ripristinatori e di demolizione non eseguiti. Unico presupposto di validità del provvedimento acquisitivo è che esso sia pronunciato nei confronti del destinatario dell’ordine di demolizione, in qualità di proprietario responsabile, o dei suoi eredi o aventi causa. La trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari non costituisce requisito di legittimità né di efficacia dell’acquisto, che si produce ope legis e a titolo originario, assumendo la pubblicità connotazione di mera notizia.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio ed erede del proprietario di alcuni terreni nel territorio comunale, impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune aveva dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle, comprensive dell’edificato, per inottemperanza a due ordini di demolizione risalenti al 2006 e al 2009. Unitamente a tale provvedimento erano gravate le stesse ordinanze di demolizione, un’ordinanza di cessazione dell’attività di parcheggio a cielo aperto con la relativa relazione tecnica.

Il ricorrente deduceva il difetto di legittimazione passiva, non essendo autore degli abusi né destinatario degli ordini di demolizione, e contestava l’omessa trascrizione del provvedimento acquisitivo nei registri immobiliari.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale circoscriveva lo scrutinio alla sola ordinanza acquisitiva. Le impugnative avverso l’ordinanza di cessazione dell’attività erano inammissibili per genericità della domanda; quelle avverso gli ordini di demolizione irricevibili per tardività, essendo stati notificati al destinatario nel 2006 e nel 2009 e il ricorso proposto solo nel 2025, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a. La preclusione opera anche nei confronti degli eredi, che acquistano i beni nelle condizioni giuridiche in cui si trovavano al momento della successione.

Nel merito, il Collegio escludeva ogni contraddittorietà del provvedimento: l’ordinanza n. 339/2025 non riconosce la titolarità in capo agli eredi, ma li indica solo quali soggetti nei cui confronti disporre l’acquisizione, essendo venuto a mancare l’originario proprietario.

Il fulcro argomentativo è la natura reale della misura. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo per cui la sanzione acquisitiva non è applicabile a chi, pur proprietario, non era responsabile delle opere né tenuto alla rimozione. Nella specie, tuttavia, il ricorrente è erede del proprietario autore degli abusi e destinatario degli ordini: egli subentra in tutte le responsabilità non penali e negli oneri amministrativi gravanti sui beni al momento della successione. L’abusività è connotazione oggettiva che segue l’immobile fino all’acquisizione; diversamente, un semplice trasferimento successivo all’illecito frustrerebbe le esigenze di tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico.

Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, tra cui Consiglio di Stato n. 8006 del 2023, Consiglio di Stato n. 7379 del 2025 e Consiglio di Stato n. 2114 del 2025, oltre a TAR Campania n. 3400 del 2025 e TAR Campania n. 4532 del 2025, ritenendo preferibile tale indirizzo all’isolato precedente invocato dal ricorrente.

Quanto alla trascrizione, il Collegio osserva che l’effetto acquisitivo si verifica ope legis al decorso dei novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione: non occorrono né la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza né la trascrizione, che rispetto all’acquisto a titolo originario assume funzione di mera pubblicità-notizia ai fini della continuità delle trascrizioni. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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