Silenzio-inadempimento sull’istanza di installazione di impianto pubblicitario: obbligo di provvedere e inapplicabilità del silenzio-assenso (TAR Puglia n. 691 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari è attività soggetta ad un provvedimento autorizzatorio del Comune, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e art. 23, comma 4, del d.lgs. 285/1992. Tale attività, essendo soggetta a limiti e contingenti complessivi, è esclusa dall’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 e dalla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della medesima legge. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di parte, decorso il termine di conclusione del procedimento, integra gli estremi del silenzio-inadempimento, ex art. 2 della legge n. 241/1990, con conseguente obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso e possibilità per il giudice di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una società operante nel settore della pubblicità ha chiesto al Comune di Mola di Bari il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione su suolo pubblico di un cartello pubblicitario bifacciale. L’Amministrazione non ha risposto all’istanza, nonostante una successiva diffida. La società ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., lamentando la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Ente a provvedere. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso che, in ordine all’istanza, potesse formarsi un titolo autorizzatorio per silentium. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’installazione di impianti pubblicitari è attività contingentata, soggetta a un duplice potere dell’Amministrazione, distinto da quello relativo all’affissione diretta di manifesti in spazi di propria pertinenza, per il quale soltanto è configurabile il silenzio-assenso. Ha inoltre evidenziato che l’attività in questione è esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 19 della legge n. 241/1990, poiché il rilascio del titolo non dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti oggettivi, ma richiede valutazioni discrezionali inerenti alla pianificazione degli impianti.
Ciò premesso, il Collegio ha accertato che il procedimento attivato dall’istanza rientra nella disciplina generale della legge n. 241 del 1990. Ha pertanto ravvisato la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il silenzio dell’Ente non è stato giustificato da alcuna ragione endoprocedimentale o carenza documentale, né possono rilevare eventuali disfunzioni organizzative interne.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni. Ha accolto la domanda di nomina di un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale o comunale dell’Ente, per il caso di ulteriore inadempimento, da attivarsi nel successivo termine di trenta giorni. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite e disposto la trasmissione della decisione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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