Esclusione per offerta tecnica incompleta sulla formazione del personale (TAR Lombardia n. 77 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del capitolato che impone all’offerente di prevedere una formazione di base aggiuntiva su tutte le tematiche ivi elencate, con l’uso del verbo “dovere”, individua una caratteristica essenziale dell’offerta. Ne consegue che la mancanza, nel piano di formazione allegato all’offerta tecnica, della formazione su una o più di tali tematiche integra un’ipotesi di difformità dall’art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, con conseguente esclusione dalla gara. Non è ammessa l’integrazione postuma dell’offerta mediante chiarimenti offerti in giudizio, che non possono colmare lacune in origine insanabili. La mera enunciazione astratta di un contenuto formativo, non realizzata nel concreto, genera inoltre incertezza sull’offerta, incompatibile con la certezza richiesta alla stazione appaltante.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di ausiliariato a supporto dei servizi educativi comunali per l’infanzia, divisa in due lotti. Al lotto 1 hanno partecipato cinque concorrenti; la prima classificata è stata esclusa per incongruità dell’offerta e l’aggiudicazione è stata disposta in favore della seconda classificata.
La ricorrente, mandataria del raggruppamento terzo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione con un ricorso privo di censure, proposto al buio con riserva di motivi aggiunti, unitamente a una domanda incidentale di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Ottenuta l’ostensione, ha articolato i motivi aggiunti chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria e, in subordine, la revisione dei punteggi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile il ricorso principale, perché privo di alcuna specifica censura avverso l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a. La domanda incidentale di accesso è invece dichiarata cessata per materia del contendere, essendo stata l’offerta tecnica trasmessa senza oscuramenti.
Nel merito dei motivi aggiunti, il primo motivo è fondato. L’art. 22 del capitolato (parte tecnica) imponeva a ciascun concorrente di prevedere, oltre alla formazione obbligatoria per legge, una formazione di base aggiuntiva su sette tematiche espressamente elencate. Il piano di formazione allegato all’offerta dell’aggiudicataria non contempla la formazione sulla gestione della relazione con bambini con disabilità né sulla deontologia professionale.
Non colgono nel segno le difese dell’aggiudicataria, che ha tentato di specificare in memoria il contenuto dei corsi mediante tabelle con una colonna “motivazione”: tali contenuti non si rinvengono nell’offerta tecnica e risultano elaborati per la prima volta in giudizio, costituendo una inammissibile integrazione postuma. Né vale il richiamo del Comune a una relazione del RUP, perché la formazione sulla disabilità ivi invocata è solo enunciata in via astratta e non trova realizzazione nel piano formativo, generando per di più incertezza sul contenuto dell’offerta.
Il Collegio respinge poi l’obiezione secondo cui la prescrizione non avrebbe carattere essenziale. La disposizione usa il verbo “dovere” all’indicativo presente, che indica l’indefettibile necessità che tutte le tematiche elencate siano oggetto della formazione aggiuntiva: si tratta dunque di una caratteristica essenziale, la cui mancanza comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 107, comma 1, d.lgs. 36/2023.
Il motivo non è invece accolto quanto alla pretesa insufficienza della formazione sull’aspetto relazionale con i bambini: essendo tale formazione pacificamente contemplata, l’eventuale inadeguatezza rileva solo ai fini del punteggio, non dell’esclusione. Assorbite le censure sui punteggi. È infine irricevibile la censura sul mancato ricalcolo della graduatoria a seguito dell’esclusione della prima classificata, che avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso principale.
L’aggiudicazione è annullata e l’aggiudicataria esclusa. Respinte le domande di inefficacia del contratto, di subentro e di risarcimento, non risultando il contratto stipulato e richiedendosi ulteriori apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.