Interdittiva antimafia fondata anche su rapporto di lavoro con soggetto contiguo (TAR Sicilia n. 1785 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia interdittiva, gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa vanno valutati in chiave unitaria e non atomistica, secondo il canone del più probabile che non. Il carattere risalente dei fatti e la loro estraneità a contesti associativi non escludono il pericolo attuale, quando il quadro indiziario complessivo ne confermi la permanenza. La commissione di un reato spia, ex art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, legittima il giudizio prefettizio anche a prescindere dall’esito del processo penale, potendo rilevare persino le prospettazioni accusatorie non superate in giudizio. Il rapporto di lavoro intrattenuto con un soggetto contiguo alla criminalità organizzata, pur occasionale e stagionale, integra elemento di rischio infiltrativo. L’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 non impone di reiterare il contraddittorio quando l’elemento sintomatico della vicinanza sia già stato comunicato all’interessato.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa edile attiva da anni, si vede destinataria di una misura interdittiva antimafia adottata dalla competente Prefettura. Il provvedimento si fonda su due pregresse vicende penali riferibili a un soggetto amministratore di fatto di altra impresa riconducibile al nucleo familiare, nonché su presunti rapporti di vicinanza con esponenti di una famiglia qualificata come articolazione di un clan mafioso locale. L’impugnazione segue l’annullamento, in un precedente giudizio, di una prima misura interdittiva per carenza di contraddittorio preventivo.
Riattivato il confronto procedimentale, la Prefettura valorizza un ulteriore dato, emerso dopo l’audizione: rapporti lavorativi, intercorsi tra il 2015 e il 2018, tra il predetto soggetto e l’impresa individuale dell’amministratore. La società deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, chiedendo l’accesso alle misure collaborative. Con ricorso per motivi aggiunti censura la mancata sottoposizione del nuovo elemento al contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i ricorsi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ricorda che la misura interdittiva non richiede accertamenti penali definitivi, ma può fondarsi su fattori sintomatici e indiziari da cui emerga il pericolo di ingerenza criminale. La verifica va condotta secondo una valutazione unitaria, quae singula non prosunt, collecta iuvant, con la regola causale del più probabile che non.
Quanto alle vicende penali, i delitti di estorsione e usura e quello di turbata libertà degli incanti rientrano nel catalogo dei reati spia ex art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. La circostanza che il processo si sia concluso con proscioglimento per prescrizione non impedisce la valutazione dei fatti sul piano della prevenzione. Irrilevanti, per il Collegio, la risalenza dei fatti, il diverso contesto territoriale, l’assenza di contesto associativo e la modestia economica dell’affare.
Sulla vicinanza alla famiglia mafiosa, il Tribunale ritiene che il ruolo di padrino di cresima del figlio di un esponente di vertice, in un contesto locale ristretto, non perda forza inferenziale per il fatto di essere stato assunto anche in altre circostanze. Quanto al rapporto di lavoro, la sua natura occasionale e stagionale non è idonea a spiegare la mancata dichiarazione in sede di audizione, né a escludere l’assunzione di un prestatore contiguo alla criminalità organizzata.
Sul piano processuale, il Collegio esclude la violazione del contraddittorio preventivo: poiché l’elemento sintomatico della vicinanza era già stato comunicato, non sussisteva l’obbligo di reiterare la comunicazione per il dato emerso successivamente. Le misure di prevenzione collaborativa sono ritenute esperibili solo a fronte di contatti sporadici, mentre nel caso di specie difetta l’occasionalità dei rapporti. La persistente titolarità societaria in capo a stretti congiunti e la comprovata influenza del soggetto sulla gestione aziendale ostano a una diversa valutazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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