Interessi legali sulle spese di lite e ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 2177 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito pecuniario per le spese di lite liquidate in un titolo esecutivo è liquido ed esigibile e produce interessi al tasso legale di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., a prescindere dalla mora e senza necessità di un’apposita condanna. Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato l’avvenuto pagamento della somma capitale, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, restando ferma la spettanza degli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi vanno calcolati dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo fino al soddisfo.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione nel marzo 2024.
I procuratori, insieme alla società tra avvocati cointeressata, hanno adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme distratte. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha dichiarato l’avvenuto pagamento della somma capitale, insistendo per la corresponsione degli interessi. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della sorte del giudizio di ottemperanza quando, pendente il ricorso, l’Amministrazione abbia corrisposto la somma capitale oggetto del titolo esecutivo. Rispetto a tale somma va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, poiché l’obbligo principale risulta soddisfatto.
Residua però la pretesa relativa agli interessi legali maturati e non corrisposti. Il Tribunale richiama il principio secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ. Non occorre quindi la costituzione in mora, né una specifica pronuncia di condanna, perché gli interessi maturino sul credito consacrato nel titolo.
A sostegno, la decisione richiama Cass. civ., sez. VI, n. 17437 del 2018, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto, salvo diversa specificazione contenuta nel titolo stesso, anche con riguardo alle spese di giudizio liquidate. È inoltre citata TAR Lazio n. 10621 del 2026, che ha applicato il medesimo principio in sede di ottemperanza.
Il Collegio quantifica quindi gli interessi al tasso legale sulla somma corrisposta, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo, identificato con la data di emissione del mandato di pagamento. Accoglie pertanto il ricorso per la parte relativa agli interessi, ordinando all’Amministrazione di dare piena esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega, precisando che questi non avrà diritto ad alcun compenso, atteso che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese processuali sono liquidate in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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