Ottemperanza per la carta docente: legittimazione esclusiva del difensore distrattario e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3299 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso il silenzio dell’amministrazione scolastica, il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ. è l’unico legittimato ad agire per l’esecuzione del giudicato nella parte relativa al pagamento delle somme a lui liquidate, instaurandosi un rapporto autonomo rispetto alla parte vittoriosa. L’accertamento dell’inottemperanza consegue al semplice decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, senza che rilevi l’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum debeatur. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Sul credito per spese di lite spettano gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2024/2025, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’amministrazione, la parte vittoriosa e il difensore, agendo anche in proprio quale procuratore distrattario, proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità dell’azione proposta dal difensore in proprio, richiamando il consolidato principio per cui il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. determina l’instaurazione di un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente. Da ciò discende che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intraprendere l’esecuzione del giudicato nella parte in cui ha disposto il pagamento in suo favore, potendo agire con il rito dell’ottemperanza nel giudizio amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata, non era stata eseguita nei termini. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, e non essendo stati effettuati pagamenti neppure parziali, il Tribunale ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione, rimasta costituita senza formulare deduzioni o fornire indicazioni sull’andamento della procedura.
Alla luce della fondatezza del ricorso, è stato assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente iniqua, considerato il tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e l’entità delle somme pretese. È stata invece accolta la domanda di corresponsione degli interessi legali sulle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario, con decorrenza dal deposito della sentenza e fino al soddisfo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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