Improcedibilità del ricorso per estinzione dell’obbligazione di ripiano dei dispositivi medici per effetto dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 13724 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta estinzione dell’obbligazione di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, disposta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso gli atti di ripiano, rendendone doverosa la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia in rito, resa in ossequio al principio dispositivo, giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale dell’area sanità e sociale della Regione e la relativa nota di Azienda Zero, concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti ministeriali e agli accordi statali presupposti.
La società, nel corso del giudizio, depositava in data 26.3.2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, attesa l’intervenuta estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni in questione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, disciplina introdotta nelle more del giudizio, chiedendo che ne venisse dichiarata l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, ha rilevato che la disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, nel corso del giudizio, aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018, facendo venir meno l’interesse della società all’annullamento degli atti impugnati.
In applicazione del principio dispositivo del giudizio amministrativo, il Tribunale ha ritenuto di doversi conformare alla richiesta della ricorrente, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in ragione della natura della pronuncia in rito e del complessivo assetto degli interessi coinvolti, mentre nessuna statuizione è stata adottata per le parti non costituite in giudizio.
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Nota della Redazione
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